Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/23: Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie negli anni 2017−2020 · 106 pagine

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Confederazione per l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento della rete ferroviaria. Il 1° gennaio 2016 il precedente fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP), a tempo determinato, confluirà nel FIF, che sarà a tempo indeterminato. Il FIF finanzia sia l’esercizio e il mantenimento della qualità sia l’ulteriore ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. A tal fine gli sono assegnati, oltre ai conferimenti fin qui destinati al Fondo FTP, altre entrate a destinazione vincolata nonché un conferimento dal bilancio generale della Confederazione.

Con FAIF la Confederazione si assume il finanziamento dell’intera infrastruttura ferroviaria (eccetto il collegamento capillare con tram e metropolitane nonché le tratte senza funzione di collegamento giusta l’art. 49 cpv. 2 della legge del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie; Lferr) sia delle FFS sia delle ferrovie private. Essa finanzia i costi scoperti per l’esercizio, il mantenimento della qualità e gli ampliamenti. In tal modo viene attuata la parità di trattamento nel finanziamento dell’infrastruttura delle FFS e delle ferrovie private.

Con FAIF, i Cantoni partecipano al finanziamento dei costi dell’infrastruttura alimentando il FIF con un versamento di circa 500 milioni di franchi l’anno. Viene così meno l’attuale cofinanziamento dell’infrastruttura delle ferrovie private da parte dei Cantoni. Di conseguenza, cambia anche il ruolo dei Cantoni. In futuro sarà quindi privilegiata la presentazione di programmi d’offerta nel processo di pianificazione delle fasi di ampliamento e non più l’ordinazione diretta di misure infrastrutturali.

Misure alternative e supplementari di terzi

Anche se la Confederazione assicura il mantenimento e l’ampliamento della rete ferroviaria vi possono essere esigenze che in tal modo non sono coperte o non lo sono a sufficienza. La Lferr prevede quindi che terzi, segnatamente Cantoni e Comuni, possono chiedere ulteriori opere d’infrastruttura se sono disposti ad assumersi tutti i costi supplementari e se è nel contempo garantita la compatibilità con le fasi strategiche di ampliamento della Confederazione. Ciò non concerne solo l’investimento in quanto tale ma anche i costi d’esercizio che ne risultano.

Delimitazione tra mantenimento della qualità e ampliamento

Un’innovazione sostanziale della legislazione FAIF consiste nell’introduzione di processi distinti per la pianificazione e il finanziamento del mantenimento della qualità e dell’ampliamento. In particolare la pianificazione del mantenimento della qualità è associata a CP dove, nell’ambito di questo processo, non è recepito alcun progetto d’ampliamento, neppure di piccola portata. Una deroga è possibile ai sensi dell’articolo 51 capoverso 2 Lferr (misure di ampliamento subordinate nel quadro del mantenimento della qualità giusta le CP). Siffatte misure d’ampliamento possono tuttavia essere applicate solo dopo la conclusione del processo di pianificazione. Il passaggio al nuovo diritto comporta inoltre una deroga transitoria secondo la quale il finanziamento degli investimenti d’ampliamento iniziati nel corso della CP può essere ultimato in questo contesto (vedi tab. 9 al n. 1.6.1).

Il mantenimento della qualità consiste, oltre che nella manutenzione e nel rinnovo, anche nell’ammodernamento degli impianti e nel loro adeguamento alle esigenze attuali, a condizione che ciò non sia causato da ampliamenti dell’offerta.

2 SR 742.101