Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/23: Messaggio concernente il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura delle ferrovie negli anni 2017−2020 · 106 pagine

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bilancio generale della Confederazione. Qualora nel singolo caso la realizzazione della soluzione minima dovesse rilevarsi antieconomica in un’ottica generale o l’efficienza di una stazione dovesse risultarne notevolmente compromessa (ad es. in caso di limitazioni nell’impiego del materiale rotabile o di intralcio al flusso di persone), l’UFT può autorizzare la realizzazione di misure complementari (ad es. innalzamento completo dei marciapiedi) con i mezzi del FIF.

Non sono oggetto del finanziamento ai sensi della LDis le misure di ristrutturazione nelle stazioni che saranno eseguite nell’ambito di programmi di rinnovo «normali» entro il 2023, ad esempio adeguamenti a requisiti più elevati in fatto di capacità o sicurezza. Questi costi devono essere interamente coperti attingendo al FIF.

Separazione CP e obiettivi strategici FFS

Con il progetto FAIF è stata adeguata anche la legge federale del 20 marzo 19984 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS). Gli adattamenti concernono tra l’altro gli obiettivi strategici (art. 7a e art. 8 LFFS). La CP tra la Confederazione e le FFS è ora incentrata sull’ordinazione delle prestazioni d’infrastruttura da parte della Confederazione. Come per gli altri GI, la CP 17–20 è ora firmata dall’UFT e non è più sottoposta al Parlamento per l’approvazione. Gli obiettivi strategici stabiliti dalla Confederazione in qualità di proprietaria per la FFS SA sono separati dall’ordinazione delle prestazioni d’infrastruttura. L’applicazione di una CP solo biennale per gli anni 2011–2012 ha inoltre comportato un differimento temporale dei periodi CP e degli obiettivi strategici. Attualmente per le FFS valgono gli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale per gli anni 2015–2018.

1.3 Gestione delle convenzioni sulle prestazioni

I principi e i presupposti per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono stabiliti nel sesto capitolo della Lferr. A livello d’ordinanza, le disposizioni concernenti il finanziamento dell’infrastruttura sono concretizzate nell’ordinanza del 14 ottobre 20155 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF). L’ordinazione dell’esercizio e del mantenimento della qualità tramite CP come pure dell’ampliamento mediante convenzioni di attuazione si basa su un processo di gestione unitario.

Concetto di gestione

Nella gestione dell’amministrazione il controlling è inteso in senso ampio. Secondo l’articolo 21 dell’ordinanza del 25 novembre 19986 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione il controlling è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli, ossia un metodo di direzione e di conduzione globale. Il termine tecnico inglese «controlling» non intende il solo «controllo» ma ha un’accezione ben più ampia: «controlling» racchiude anche il significato di padronanza, conduzione, gestione, regolazione di processi.

4 RS 742.31

5 RS 742.120

6 RS 172.010.1