Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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nuano ad applicarsi le disposizioni del diritto anteriore, l'assicurato riceverà tre quarti di rendita (ovvero il 75 % e non il 61 % di una rendita intera, come invece gli spetterebbe se fossero applicate le nuove disposizioni).

1. Modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 17 cpv. 1

L'attuale regolamentazione in materia di revisione della rendita d'invalidità prevede che una rendita sia adeguata mediante revisione, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una «notevole modificazione», ma non chiarisce cosa s'intenda per «notevole».

In Svizzera sono quattro le assicurazioni sociali che versano rendite d'invalidità. Tuttavia, dato che la LPGA non si applica in linea di massima alla previdenza professionale, questa regolamentazione vale solo per l'AI, l'AINF e l'AM. Per queste tre assicurazioni la giurisprudenza ha adottato disciplinamenti diversi per definire la «notevole modificazione».

Nell'AI anche modifiche di poco conto del grado d'invalidità sono considerate notevoli, se queste comportano il passaggio a una frazione di rendita superiore o inferiore94. Poiché l'introduzione di un sistema di rendite lineare eliminerà le frazioni di rendita attuali, sarà definita una nuova soglia di rilevanza.

L'AINF, come pure l'AM, prevedono già un sistema di rendite lineare con una determinazione del grado d'invalidità espressa in percentuali precise. Secondo il Tribunale federale, nell'AINF ci si trova di fronte a una variazione notevole quando il grado d'invalidità varia di almeno cinque punti percentuali95. Talvolta (come avviene p. es. nell'AM), specifiche direttive interne stabiliscono che per le rendite concesse per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento occorre una variazione di almeno cinque punti percentuali, ma nel caso di un grado d'invalidità superiore è richiesta addizionalmente una variazione percentuale relativa pari ad almeno il 10 per cento del grado d'invalidità.

In futuro, le circostanze che determinano un revisione della rendita d'invalidità saranno disciplinate nella LPGA in modo uniforme per le tre assicurazioni sociali interessate. Invece del concetto di «notevole modificazione» si elencheranno le singole circostanze che danno luogo a una revisione, facendo in linea di massima riferimento alla menzionata giurisprudenza dell'AINF.

Lett. a: nel primo caso, si prevede dunque che sia determinante una variazione del grado d'invalidità di cinque punti percentuali. Con questa soglia s'intende evitare che modifiche molto modeste della situazione reddituale comportino una riduzione della rendita. In tal modo sarà raggiunto anche lo scopo del vigente articolo 31 capoverso 1 LAI, che sarà dunque abrogato (cfr. il relativo commento). Per un grado d'invalidità del 66 per cento, ad esempio, in futuro si procederebbe a una revisione solo se il grado d'invalidità passasse almeno al 71 per cento, mentre non si procederebbe ad

94 Cfr. in proposito p. es. DTF 133 V 545 consid. 6.2.

95 Sentenza del TFA U 267/05 del 19 luglio 2006 consid. 3.3 in fine, confermata in DTF 133 V 545 consid. 6.2.