Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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b. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora compiuto 60 anni

Il sistema di rendite lineare (cfr. n. 1.2.4.6) si applica per principio solo ai nuovi casi di rendita. Le rendite correnti vengono adeguate tenendo conto delle prescrizioni esposte di seguito.

Cpv. 1: questo capoverso disciplina il caso normale dell'adeguamento di una rendita corrente al nuovo sistema. Se all'entrata in vigore della nuova regolamentazione un beneficiario di rendita non ha ancora compiuto 60 anni, la quota di rendita cui ha diritto viene calcolata in base al nuovo sistema se il grado d'invalidità varia di almeno cinque punti percentuali secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA o viene a situarsi al di sopra o al di sotto dei valori stabiliti dal diritto anteriore.

Cpv. 2: secondo questo capoverso, la quota di rendita precedente resta immutata anche dopo una variazione del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA, se l'applicazione dell'articolo 28b AP-LAI comporta una diminuzione della quota di rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità. Questa regolamentazione impedisce le distorsioni che potrebbero venirsi a creare con il passaggio al nuovo sistema lineare. Per esempio, per un grado d'invalidità del 62 per cento, che secondo il sistema attuale dà diritto a tre quarti di rendita (ovvero al 75 % di una rendita intera), in caso di peggioramento dello stato di salute e un aumento del grado d'invalidità al 68 per cento risulterebbe una rendita pari solo al 68 per cento di una rendita intera.

c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che hanno compiuto

60 anni

I beneficiari di rendita che al momento dell'entrata in vigore della revisione di legge hanno compiuto 60 anni godono della garanzia dei diritti acquisiti, cosicché l'ammontare della loro rendita continua ad essere stabilito in base alle disposizione del diritto anteriore.

I cambiamenti nella situazione dell'assicurato continueranno anche in futuro a essere presi in considerazione e potranno determinare una revisione della rendita: si tratta, da un lato, di cambiamenti delle condizioni personali (p. es. matrimonio, divorzio, vedovanza, aumento o soppressione di rendite per i figli, adeguamenti periodici delle rendite) e, dall'altro, di cambiamenti della situazione effettiva (p. es. peggioramento dello stato di salute di un beneficiario di rendita). L'ammontare della rendita continuerà però ad essere calcolato secondo le disposizioni del diritto anteriore.

Esempio 1: un assicurato con un grado d'invalidità del 53 per cento percepisce una mezza rendita. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge ha compiuto 60 anni e continua a ricevere una mezza rendita (garanzia dei diritti acquisiti). In seguito la situazione effettiva cambia a tal punto che l'ufficio AI stabilisce un grado d'invalidità del 64 per cento. Poiché al versamento della rendita continuano ad applicarsi le disposizioni del diritto anteriore, l'assicurato riceverà tre quarti di rendita (ovvero il 75 % e non il 64 % di una rendita intera, come invece gli spetterebbe se fossero applicate le nuove disposizioni).

Esempio 2: un assicurato con un grado d'invalidità del 72 per cento percepisce una rendita intera. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge ha compiuto 60 anni e continua a ricevere una rendita intera (garanzia dei diritti acquisiti). In seguito la situazione effettiva cambia a tal punto che l'ufficio AI stabilisce, in via di revisione, un grado d'invalidità del 61 per cento. Poiché al versamento della rendita conti-