Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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196897 sulla procedura amministrativa (PA). In base alla prassi dell'AI, è sufficiente un termine di dieci giorni per far valere i motivi di ricusazione98.

Cpv. 3: questo capoverso prevede che l'assicurato venga informato delle domande rivolte al o ai periti e abbia la possibilità di porre a sua volta domande supplementari, cosa che può fare entro un termine di dieci giorni.

Cpv. 4: se l'assicuratore non tiene conto dei motivi di ricusazione e conferma la propria scelta del perito, deve emanare una decisione incidentale. Tuttavia, se le parti sono concordi, non è necessaria alcuna decisione.

Cpv. 5: conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale99, le discipline che devono essere previste in una perizia sono stabilite in via definitiva dai centri peritali in caso di perizie pluridisciplinari (cpv. 1 lett. c) e dall'assicuratore in caso di perizie monodisciplinari e bidisciplinari.

Cpv. 6: il Consiglio federale può stabilire le modalità per l'attribuzione delle perizie pluridisciplinari. L'articolo 72bisOAI disciplina l'attuazione pratica. Se per garantire la qualità il Consiglio federale lo ritiene necessario, può prevedere condizioni che i periti devono adempiere al fine di essere abilitati all'allestimento di perizie mediche per gli assicuratori sociali. Inoltre, può incaricare un servizio di accreditamento di verificare se le condizioni siano soddisfatte.

2. Modifica della legge su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 101biscpv. 2

Secondo l'articolo 13 capoverso 2 LSu, deve essere istituito un ordine di priorità per il caso in cui le domande presentate o prevedibili superino i mezzi disponibili. Per quanto concerne la LAVS, occorre porre le basi per tale ordine di priorità e per l'elaborazione dei dettagli concreti relativi alle condizioni di diritto.

3. Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 21 cpv. 1 Ammontare della rendita

In questo capoverso «volle Invalidenrente» è sostituito con «ganze Invalidenrente» per armonizzare la terminologia a quella della LAI. La modifica concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 24 Calcolo della rendita intera d'invalidità

La graduazione della rendita d'invalidità in base al grado d'invalidità viene eliminata dall'articolo 24 per motivi di chiarezza e disciplinata in un articolo a sé stante (art. 24a AP-LPP). In futuro, dunque, l'articolo 24 contemplerà solo le prescrizioni

97 RS 172.021

98 Cfr. DTF 139 V 349 consid. 5.2.3.

99 DTF 139 V 349 consid. 3.3.