Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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alcuna revisione se esso scendesse al 62 per cento. Esistono tuttavia due eccezioni a questa regola.
Lett. b: la prima eccezione si rià al principio della giurisprudenza secondo cui anche modifiche di poco conto del grado d'invalidità possono essere considerate notevoli, se sono suscettibili di comportare la soppressione della rendita96. Di conseguenza, ad esempio per un beneficiario di rendita con un grado d'invalidità del 41 per cento si procederebbe a una revisione, se in seguito al miglioramento della sua salute il suo grado d'invalidità scendesse al 38 per cento. Nel caso contrario, ossia se esso aumentasse per esempio dal 38 al 41 per cento, il diritto a prestazioni sarebbe esaminato nel quadro di una nuova richiesta di prestazioni e non di una revisione del diritto alla rendita (art. 87 cpv. 3 OAI). In un tal caso, una variazione del grado d'invalidità inferiore a cinque punti percentuali non impedirebbe la concessione della rendita AI.
Lett. c: è necessaria anche una seconda eccezione, poiché altrimenti le persone con un grado d'invalidità compreso tra il 96 e il 99 per cento non potrebbero più ottenere una rendita intera, anche se la loro situazione di salute peggiorasse a tal punto da impedire loro l'esercizio di qualsiasi attività lucrativa. Questa regolamentazione è irrilevante per l'AI, poiché questa prevede il diritto a una rendita intera già per un grado d'invalidità nettamente inferiore (art. 28b cpv. 3 AP-LAI).
Poiché in mancanza di un riferimento esplicito la LPGA non è applicabile alla previdenza professionale, nella LPP si prevederà un'apposita regolamentazione (art. 24b AP-LPP) al fine di garantire che anche in questo ramo assicurativo valga il medesimo concetto di rilevanza (cfr. il relativo commento).
Art. 32 cpv. 3 (nuovo)
Se nello svolgimento delle sue funzioni un'autorità nota un possibile abuso o viene a sapere che un assicurato percepisce prestazioni indebite, ha il diritto di informane l'assicurazione interessata. In tal caso non è necessaria una richiesta scritta e motivata secondo i capoversi 1 e 2 (cfr. n. 1.2.5.3).
Art. 43 cpv. 1bis(nuovo)
Basandosi sul principio sancito al capoverso 1, l'assicuratore decide i provvedimenti d'accertamento necessari per stabilire se le condizioni per il diritto a prestazioni siano adempiute (cfr. n. 1.2.5.4).
Art. 44 Perizia
Cpv. 1: se l'assicuratore ritiene necessaria una perizia medica, deve poter decidere quale sia il tipo più adeguato nel caso specifico: monodisciplinare, bidisciplinare o pluridisciplinare.
Cpv. 2: questo capoverso riprende il contenuto della disposizione vigente. Il riferimento ai «motivi fondati» per la ricusazione dei periti viene soppresso. Per contro, il capoverso rinvia ai motivi di ricusazione di cui all'articolo 36 capoverso 1, che riprende i motivi menzionati all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre
96 DTF 133 V 545.