Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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Cpv. 2: questo capoverso permette all'AI di partecipare finanziariamente ai provvedimenti che dovessero essere convenuti con le associazioni mantello del mondo del lavoro nel quadro di accordi di collaborazione e che andrebbero attuati da parte dei membri di queste organizzazioni. Vi potrebbero rientrare ad esempio il finanziamento di progetti nel quadro di un partenariato pubblico-privato o il cofinanziamento di eventi dei partner volti all'elaborazione o, successivamente, alla valutazione e all'ulteriore sviluppo di provvedimenti secondo il capoverso 1. La formulazione potestativa lascia abbastanza spazio di manovra per l'impostazione dell'accordo di collaborazione secondo le esigenze.

Art. 68septies(nuovo) Indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoc-

cupazione

Questo articolo costituisce la base legale per il rimborso da parte dell'AI all'AD dei costi generati dall'aumento del diritto da 90 a 180 indennità giornaliere per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione che dopo una revisione della rendita sono ancora disoccupate 90 giorni dopo l'iscrizione all'AD (cfr. commento all'art. 94a LADI e n. 1.2.4.5).

Art. 68octies(nuovo) Locali

Cpv. 1: la regolamentazione attualmente prevista all'articolo 56 OAI viene elevata a livello di legge e completata conferendo al Fondo AI anche la facoltà di vendere locali (cfr. n. 1.2.5.5). Nel decidere se acquistare o affittare sul mercato i locali degli organi d'esecuzione dell'AI va scelta la soluzione più vantaggiosa per l'assicurazione in un'ottica generale. Le modalità d'iscrizione a bilancio degli immobili restano disciplinate a livello di ordinanza. In virtù del disegno della legge sui fondi di compensazione attualmente in fase di elaborazione, l'acquisto, la costruzione e la vendita dei locali saranno di competenza di «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».

Cpv. 2: l'usufrutto degli immobili viene trasferito agli uffici AI in questione; i relativi canoni di usufrutto sono calcolati in base alle condizioni di mercato. L'ufficio AI deve stipulare un contratto di diritto pubblico con il Fondo AI.

Cpv. 3: il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza l'iscrizione a bilancio degli immobili e le condizioni da adempiere per l'usufrutto (p. es. il canone di usufrutto e la stipula di un contratto). Può inoltre delegare all'Ufficio federale la competenza di incaricare il Fondo AI di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d'esecuzione dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 74 cpv. 1 lett. d

Ai compiti delle associazioni centrali delle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi che sono sussidiati prioritariamente in virtù dell'articolo 74 capoverso 1, ne viene aggiunto uno attualmente previsto all'articolo 108bisOAI: le prestazioni per il sostegno e la promozione dell'integrazione degli invalidi (PSPIA93). Questa aggiunta non comporta alcuna modifica materiale, ma rafforza la certezza del diritto e tiene meglio conto dell'importanza di queste prestazioni (cfr. n. 1.2.5.1).

93 È l'acronimo entrato nell'uso, dove «A» sta per andicappati.