Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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A complemento della LSu, l'ultimo periodo del capoverso 3 stabilisce che se i beneficiari dei contributi non possono comprovare l'inizio dell'utilizzo, il termine di 25 anni inizia a decorrere dall'ultimo pagamento di contributi.

Dal punto di vista intertemporale si applica inoltre quanto segue:

1. se il cambiamento di destinazione che fa nascere il diritto alla restituzione è posteriore all'abrogazione del capoverso 3, si applica il nuovo diritto. Non vi è alcun effetto retroattivo, poiché il termine di 25 anni previsto al capoverso 1 per il diritto alla restituzione resta valido e il cambiamento di destinazione è posteriore all'entrata in vigore del nuovo diritto.

2. Se il cambiamento di destinazione ha già avuto luogo al momento dell'entrata in vigore della presente revisione, va fatta una distinzione tra due possibili scenari:

a. se il termine di prescrizione o di perenzione di cinque anni previsto al capoverso 3 è già scaduto, non si può applicare il nuovo diritto;

b. se il termine di prescrizione o di perenzione di cinque anni previsto al capoverso 3 non è ancora scaduto, si può applicare il nuovo diritto. In questo caso, si tratta di una retroattività nel senso improprio del termine, in quanto la nuova regolamentazione si applica a un obbligo di restituzione sorto prima dell'entrata in vigore della revisione, ma che continua oltre tale data in considerazione del termine di 25 anni previsto al capoverso 1. Non occorre alcuna disposizione transitoria speciale, tanto più che i principi giuridici generali, in particolare quello della tutela della fiducia, non sono interessati.

Disposizione transitoria della modifica del … (Ulteriore sviluppo dell'AI)

a. Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i prov-

vedimenti d'integrazione in corso

Se il provvedimento d'integrazione o un provvedimento analogo che dà diritto a indennità giornaliere secondo gli articoli 22 capoverso 1bise 23 capoversi 2 e 2bis LAI è iniziato prima dell'entrata in vigore delle modifiche, l'assicurato continua a percepire le indennità giornaliere secondo il diritto anteriore fino all'interruzione o alla conclusione del provvedimento in questione.

Il passaggio al nuovo sistema delle indennità giornaliere non avviene nemmeno se il provvedimento viene prolungato senza soluzione di continuità dopo la scadenza del periodo inizialmente previsto.

Il nuovo sistema si applica a tutte le prime formazioni professionali iniziate dopo l'entrata in vigore della nuova regolamentazione. Fa stato unicamente l'inizio effettivo della formazione in questione, mentre è irrilevante il periodo di attesa precedente.