Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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Art. 75 Disposizioni comuni
Cpv. 1: secondo l'articolo 13 capoverso 2 LSu, se le domande di sussidi presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, va determinato un ordine di priorità. Con la modifica dell'articolo 75 LAI, si crea la base legale per la definizione di un ordine di priorità da parte del Consiglio federale, al quale viene conferita la facoltà di stabilirne i principi. Per il resto, questo capoverso rimane invariato.
Cpv. 2: questo capoverso viene abrogato. Esso stabilisce che il diritto ai sussidi dell'AI decade se le spese che li giustificano, conformemente all'articolo 74, sono già sussidiate in virtù di altre leggi federali. I sussidi versati alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi di cui all'articolo summenzionato sono aiuti finanziari ai sensi della LSu. Il suo articolo 12 prevede, per il caso in cui più autorità accordino prestazioni per uno stesso progetto, una regolamentazione differenziata degli obblighi d'informare e il coordinamento dei diversi aiuti finanziari. Attualmente, in quanto «lex specialis», l'articolo 75 capoverso 2 prevale su questa disposizione della LSu. Tuttavia, poiché è anche nell'interesse dell'AI che un'organizzazione trovi fonti di finanziamento supplementari, questo capoverso viene abrogato, in modo che l'articolo 12 LSu si applichi anche ai sussidi concessi dall'AI.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 (NPC), cpv. 1 e 3
Prima dell'introduzione della NPC l'AI assegnava sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di stabilimenti e laboratori pubblici e privati di utilità pubblica che, in misura essenziale, eseguivano provvedimenti d'integrazione. La concessione di tali sussidi era disciplinata all'articolo 73 LAI e agli articoli 99–104ter OAI, mentre la durata d'utilizzazione e l'obbligo di restituzione erano fissati all'articolo 104biscapoverso 1 OAI. Con l'introduzione della NPC, la competenza per questa prestazione è stata trasferita ai Cantoni. Di conseguenza, l'articolo 73 LAI è stato abrogato e la questione della restituzione ridisciplinata nelle disposizioni transitorie della LAI, che menzionano però erroneamente la disposizione dell'articolo 104bisOAI. In qualità di «lex specialis», questa prevale sul capitolo 3 della LSu. Su indicazione della giurisprudenza, tuttavia, nella prassi viene applicata la LSu. Nel quadro della presente revisione va dunque adeguata di conseguenza anche la disposizione transitoria (cfr. n. 1.2.5.2).
Cpv. 1: la durata d'utilizzazione resta di 25 anni. Per contro, per il calcolo ci si baserà in futuro sull'inizio dell'utilizzo secondo l'articolo 32 capoverso 3 LSu e non sul momento dell'ultimo pagamento di contributi. Se non è possibile determinare l'inizio dell'utilizzo, si prende come punto di riferimento il momento dell'ultimo pagamento di contributi. Spetta ai beneficiari dei contributi comprovare l'inizio dell'utilizzo.
Cpv. 3: questa disposizione va abrogata, cosicché si potranno applicare i termini più dettagliati definiti nella LSu: il diritto alla restituzione di aiuti finanziari si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita (art. 32 cpv. 2 LSu). Se invece il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall'articolo 29 capoverso 3 LSu e se per il bene è stata fissata una durata di utilizzazione di più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d'utilizzazione (ovvero in questo caso dopo 25 anni), ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto (art. 32 cpv. 3 LSu). Se la pretesa dipende da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo (art. 32 cpv. 4 LSu).