Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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relative al calcolo della rendita intera d'invalidità. Il vigente capoverso 1 viene pertanto abrogato, mentre i capoversi 2–4 restano invariati (cfr. n. 1.2.4.6).
Art. 24a (nuovo) Graduazione della rendita d'invalidità in base al grado d'invalidità
La graduazione della rendita in base al grado d'invalidità viene disciplinata in un articolo a sé stante.
Graduazione secondo il diritto vigente
La LPP è stata concepita come supplemento al 1° pilastro. Le prestazioni d'invalidità sono pertanto state coordinate con quelle dell'AI, cosicché nei due sistemi un medesimo grado d'invalidità dà diritto a una medesima frazione di una rendita intera (¼, ½, ¾,1/ ). Di conseguenza, per la previdenza professionale è determinante il grado
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d'invalidità stabilito dall'AI per l'ambito dell'attività lucrativa, che è l'unico ad essere assicurato nella previdenza professionale.
In caso d'invalidità parziale, le disposizioni legali prevedono che l'avere di vecchiaia accumulato venga diviso, in funzione dell'ammontare della rendita, in una parte passiva e in una attiva. La parte passiva è impiegata per finanziare le prestazioni d'invalidità, mentre quella attiva per la previdenza relativa al reddito ancora conseguito. Per tenere conto di questa situazione particolare, per l'assicurazione del salario ancora percepito vengono adeguati gli importi limite (soglia d'entrata, deduzione di coordinamento e importo massimo).
Esempio: con un grado d'invalidità del 60 per cento nasce un diritto a tre quarti di rendita. Tre quarti dell'avere di vecchiaia accumulato fino a quel momento sono allora destinati alla parte passiva e un quarto alla parte attiva. Per l'assicurazione del salario ancora percepito gli importi limite vengono ridotti di tre quarti.
Se il grado d'invalidità aumenta o diminuisce e la frazione di rendita cui si ha diritto cambia, occorre adeguare la ripartizione tra la parte attiva e quella passiva. Se per la parte attiva la persona non è più assicurata presso lo stesso istituto di previdenza, perché ha cambiato datore di lavoro, occorre trasferire la differenza al nuovo istituto di previdenza sotto forma di una prestazione di libero passaggio (parziale) e integrarla nella previdenza attiva o passiva gestita dall'altro istituto.
Con un grado d'invalidità che dà diritto a una rendita intera, un eventuale salario ancora percepito non è più assicurato obbligatoriamente, poiché il caso di previdenza si è già verificato pienamente.
Nuova regolamentazione per la graduazione delle rendite:
Il nuovo articolo 24a AP-LPP corrisponde al nuovo articolo 28b AP-LAI. Si applicano dunque per analogia i commenti relativi a questo articolo. In aggiunta, va tenuto presente quanto segue.
Le modifiche apportate al capoverso 3 non hanno alcuna ripercussione sulla regolamentazione vigente in materia di riduzione in caso di sovraindennizzo secondo l'articolo 34a capoverso 1 LPP in combinato disposto con l'articolo 24 dell'ordinanza del 18 aprile 1984100 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Il reddito che l'assicurato potrebbe presumibilmente ancora