Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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provvedimento sarà destinato ai giovani e ai giovani adulti di età compresa tra 13 anni (penultimo anno del livello secondario I) e 25 anni affetti da limitazioni dovute a problemi di salute che potrebbero compromettere il loro inserimento nella formazione professionale e nel mercato del lavoro.
L’estensione del rilevamento tempestivo non dovrà di principio avere ripercussioni negative sui diritti della personalità e sulla sfera privata dei giovani interessati. Pertanto, è indispensabile che queste persone vengano informate anticipatamente prima che il loro caso venga comunicato all’AI. Nel caso dei minorenni devono essere informati anche i rappresentanti legali.
Estensione dei provvedimenti di reinserimento ai giovani
I provvedimenti di reinserimento preparano gli assicurati ai provvedimenti professionali (art. 14a LAI). La condizione alla quale è subordinato il diritto dell’assicurato ai provvedimenti di reinserimento, ossia un’incapacità al lavoro almeno del 50 per cento che perdura da almeno sei mesi, esclude i giovani e giovani adulti che stanno terminando la scuola o che non hanno ancora avuto un primo lavoro.
Per poter promuovere l’integrazione anche di queste persone per mezzo di provvedimenti di reinserimento, il diritto andrà esteso alle persone che non hanno ancora compiuto 25 anni, non esercitano alcuna attività lucrativa e sono minacciate da un’invalidità a causa di problemi di salute. La prevista estensione ai giovani che hanno terminato la scuola dell’obbligo collima al tempo stesso con l’obiettivo perseguito dagli attuali provvedimenti di reinserimento, che possono già oggi preparare gli assicurati a una prima formazione professionale. I giovani con problemi di salute, e in particolare quelli affetti da disturbi psichici, faticano spesso a iniziare una prima formazione professionale o a portarla a termine senza interruzioni. I provvedimenti di reinserimento comprendono provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale (p. es. adattamento al processo lavorativo, stimolo della motivazione a lavorare, stabilizzazione della personalità ed esercizio della capacità di socializzazione di base, ) e rispondono pertanto alle esigenze dei giovani che si trovano in questa fase della vita. Rappresentano una misura adeguata per preparare gli assicurati a una prima formazione professionale ma anche un provvedimento adatto durante le interruzioni della formazione.
L’attuale limitazione, secondo cui i provvedimenti possono durare al massimo un anno per assicurato, oppure due anni in casi eccezionali, verrà adeguata(cfr.
n. 1.2.3.3), poiché determina una prassi restrittiva e si ripercuote negativamente sugli assicurati che in seguito dovessero avere nuovamente bisogno di questo tipo di provvedimenti. Questo problema tocca in modo particolare i giovani, poiché essi potrebbero avere ancora bisogno di questi provvedimenti nel corso dell’intera vita lavorativa. Questa prassi risulta particolarmente controproducente nei casi in cui vengono ordinati provvedimenti d’integrazione per i quali i giovani non sono ancora pronti, o quando vengono loro del tutto negati nuovi provvedimenti di reinserimento.