Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

non menzionerà esplicitamente al CM FP ma si riferirà semplicemente agli «organi cantonali preposti al coordinamento del sostegno all’integrazione professionale dei giovani» (art. 68biscpv. 1bisAP-LAI). Questa soluzione consente di garantire un sostegno anche a piattaforme analoghe al CM FP qualora quest’ultimo strumento non fosse introdotto durevolmente in tutti i Cantoni. Il sostegno potrebbe essere concesso persino a eventuali attori privati incaricati da un Cantone.

Questa generalizzazione si estenderà tuttavia soltanto agli organi che rivolgono la loro offerta a tutti i giovani del Cantone che presentano problematiche multiple o il cui accesso alla formazione è a rischio e per i quali è indispensabile l’intervento di una pluralità di attori. L’AI assicurerà la propria partecipazione finanziaria al CM FP soltanto se vi parteciperanno anche altri attori cantonali o federali. Questa condizione si riferisce soprattutto alle autorità competenti in materia di formazione scolastica e professionale, orientamento professionale, aiuto sociale o assicurazione contro la disoccupazione.

Partecipazione dell’AI alle spese per il personale del CM FP

L’AI parteciperà finanziariamente alle spese salariali per la retribuzione dei Case Manager (art. 68biscpv. 1quaterAP-LAI), ma non ai provvedimenti effettivi (a parte i provvedimenti dell’AI). Il cofinanziamento consisterà in un sostegno forfettario e non in un sostegno a casi individuali specifici. La chiave di riparto applicabile alla partecipazione finanziaria dei vari attori coinvolti verrà stabilita in ogni Cantone per mezzo di una convenzione di collaborazione tra l’ufficio AI e gli attori che partecipano al CM FP. Considerate le grandi differenze esistenti tra le strutture cantonali, si dovrà concedere agli uffici AI un margine d’azione sufficiente per l’elaborazione di queste convenzioni, affinché possano adeguarle al meglio alle caratteristiche specifiche del Cantone. Nondimeno, a livello di ordinanza occorrerà fissare un limite massimo alla partecipazione finanziaria dell’AI nonché una serie di condizioni minime. La partecipazione dell’AI potrà ammontare al massimo a un terzo delle spese salariali complessive del CM FP. Per coinvolgere anche gli altri attori principali, il resto dei costi dovrà essere finanziato dal Cantone (scuola, orientamento professionale, assistenza sociale ecc.);

Ruolo di persona di riferimento svolto dai collaboratori dell’AI

Oltre a partecipare finanziariamente alle spese salariali dei Case Manager, l’AI metterà anche a disposizione di ogni ufficio AI collaboratori che fungeranno da persone di riferimento per il CM FP e consiglieranno gli organi cantonali competenti. La frequenza e la forma degli incontri dovranno essere definite nella convenzione di collaborazione. Nel caso ideale, un addetto al CM FP e la persona di riferimento dell’AI si incontreranno a scadenza regolare, ad esempio a intervallo trimestrale. In caso di urgenza potranno essere previsti anche contatti telefonici. L’istituzionalizzazione dei contatti regolari tra CM FP e uffici AI deve essere intesa come controprestazione necessaria al cofinanziamento del CM FP ed è uno degli aspetti da disciplinare nell’ambito di un accordo a livello cantonale;

Considerazione in altri progetti della Confederazione

Per garantire la coerenza di questo provvedimento, il CM FP dovrà essere considerato in tutti i progetti del Consiglio federale o del Dipartimento che potrebbero ripercuotersi sul sostegno ai giovani, tanto sul piano scolastico o della formazione professionale, quanto su quello dell’orientamento professionale o della salute.