Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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pagnamento e il cosiddetto «coaching».37 Il «coaching», limitato nei contenuti e nella durata, è inteso a salvaguardare e promuovere le capacità d’azione e di decisione delle persone assistite in situazioni difficili, segnatamente nella ricerca e nel mantenimento di un posto di lavoro. Il «coach» funge da interlocutore anche per il datore di lavoro. Queste forme di sostegno possono essere concesse durante i provvedimenti di intervento tempestivo, i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale e i provvedimenti professionali. L’impostazione del «coaching» è sinora disciplinata soltanto nelle direttive dell’UFAS;

- con la revisione AI 6a la consulenza e l’accompagnamento hanno acquisito in certi casi lo statuto di prestazione a sé stante per gli assicurati e i loro datori di lavoro:38 i beneficiari di una rendita potenzialmente integrabili e i loro datori di lavoro hanno diritto alla consulenza e all’accompagnamento (art. 8a cpv. 2 lett. d LAI). Essi conservano inoltre questo diritto anche nei tre anni successivi alla soppressione della rendita, se la decisione di soppressione è stata preceduta da provvedimenti di reintegrazione (cpv. 4);

- in virtù dell’articolo 57 LAI, gli uffici AI offrono all’assicurato l’accompagnamento necessario durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione;

- infine, a livello di ordinanza sono precisati i compiti degli uffici AI, tra cui quello di offrire ai datori di lavoro e ai medici curanti consulenza e informazioni (art. 41 cpv. 1 lett. f OAI) nonché, dal 1° gennaio 2015, consulenza e accompagnamento ai datori di lavoro indipendentemente dai casi concreti (lett. fbis) e consulenza e informazioni agli specialisti del mondo della scuola e della formazione coinvolti (lett. fter).

Come emerge da questo elenco e dal grafico 8, la consulenza e l’accompagnamento sono disciplinati a livelli deversi (LAI, OAI, direttive) a seconda del gruppo target o del tipo di prestazione concessa dall’AI. La consulenza e l’accompagnamento non sono previsti per tutta la durata del periodo di integrazione, ma soltanto sporadicamente. Inoltre, gli assicurati hanno un diritto rivendicabile a queste prestazioni soltanto in alcune fasi. Infine, il diritto alle medesime è garantito meglio agli assicurati che beneficiano o hanno beneficiato di una rendita. Queste lacune e disparità di trattamento tra assicurati e altri attori direttamente interessati devono essere eliminate mediante l’introduzione dei provvedimenti descritti di seguito. L’introduzione simultanea dei provvedimenti consentirà di uniformare la consulenza e l’accompagnamento. Inoltre, questi adeguamenti consentiranno agli assicurati e ai loro datori di lavoro di beneficiare ininterrottamente di un accompagnamento sin dal primo contatto con l’AI fino a tre anni dopo la fine della fase di integrazione.

37 FF 2005 3989, in particolare pag. 4047.

38 FF 2010 1603, in particolare pag. 1631.