Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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specialista curante, che tenga adeguatamente conto della gravità dell’infermità (art. 12 cpv. 3 AP-LAI);36
- infine, occorre rafforzare la facoltà accordata al Consiglio federale di definire concretamente a livello di ordinanza la natura e l’estensione dei provvedimenti sanitari d’integrazione e di disciplinare in modo chiaro l’inizio e la durata del diritto a tali provvedimenti. Il Consiglio federale può delegare all’UFAS la facoltà di stabilire quali provvedimenti sanitari d’integrazione supplementari debbano essere presi a carico. Se l’effetto di un provvedimento sanitario d’integrazione non è ancora dimostrato da studi clinici di lunga durata, ma è riconosciuto dagli specialisti a livello internazionale e nazionale, l’AI è tenuta a farsi carico dei costi. I relativi criteri devono essere definiti a livello di ordinanza. I provvedimenti che non servono all’integrazione devono invece essere esclusi (cfr. art. 14terAP-LAI).
Ampliamento del gruppo target
Il passaggio dall’obbligo di prestazione dell’AI a quello dell’AOMS al compimento dei 20 anni di età può essere problematico. Se l’AI ha concesso provvedimenti più intensivi e innovativi in prospettiva dell’integrazione, l’AOMS non è più tenuta a coprire tali prestazioni. Questo problema rischia di compromettere la continuazione della terapia e quindi l’integrazione professionale duratura.
Per questa ragione, l’età limite fino alla quale l’AI prende a carico i provvedimenti sanitari d’integrazione verrà innalzata dal compimento dei 20 anni al compimento dei 25 anni. Tuttavia, queste prestazioni saranno accordate soltanto ai giovani adulti che hanno iniziato prima dei 20 anni a beneficiare di un provvedimento professionale dell’AI, e in particolare di una prima formazione professionale, ma non l’hanno ancora concluso (art. 12 cpv. 2 AP-LAI).
Inoltre, per gli assicurati che soffrono di gravi disturbi psichici o somatici dello sviluppo sin dalla prima infanzia, i provvedimenti dovranno iniziare già in età prescolastica e scolastica, nella prospettiva di garantire in futuro a questi assicurati un’integrazione professionale duratura.
1.2.2.7 Ampliamento dell’offerta di consulenza e dell’accompagnamento
Come detto in precedenza, per i giovani e i giovani adulti con problemi di salute le fasi delicate sono soprattutto quelle del passaggio dalla scuola alla formazione professionale e da questa al mondo del lavoro. Ciò è particolarmente vero per i giovani con problemi psichici, che nella maggior parte dei casi svolgono la formazione e l’attività lucrativa in strutture normali. È pertanto necessario un provvedimento che favorisca il passaggio dalla formazione professionale alla vita lavorativa ed eviti in questo modo interruzioni della formazione e il conseguente esame del diritto a una rendita già in giovane età. Un simile provvedimento consentirà inoltre di rafforzare la fiducia dei datori di lavoro e di aiutarli a superare le loro esitazioni nell’assumere persone invalide o offrire ai giovani interessati un posto di apprendistato (cfr. n. 1.2.4.1).
36 Sentenza del TFA I 302/05 del 31.10.2005 consid. 3.2.