Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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Grafico 8 – Consulenza e accompagnamento – Situazione attuale

Prima dell'inoltro della Fase dell'intervento

Fase del diritto alla prestazione Reinserimento nel mercato del lavoro richiesta di prestazioni tempestivo

Prescrizioni potestative Durante i provvedimenti d'integrazione: Dopo l'integrazione:

nelle direttive per gli prescrizioni potestative nelle direttive per prescrizioni potestative nelle direttive per assicurati gli assicurati gli assicurati nell'ambito del collocamento

Nessuna

Nessuna regola prima, durante e dopo i

regolamentazione nella Nessuna regola al di fuori di provvedimenti provvedimenti; nessuna regola per i datori di

legge per gli assicurati, i concreti; nessuna regola per i datori di lavoro; nessuna regola durante l'esame del

medici o la scuola / lavoro dopo la fase d'integrazione

diritto alla rendita

formazione Nessuna regola per i

datori di lavoro

Durante il versamento della rendita, in Fino a tre anni dopo la soppressione caso di potenziale d'integrazione: diritto

della rendita: diritto per

per

- assicurati

- assicurati

- datori di lavoro

- datori di lavoro

Consulenza e informazione: prescrizioni potestative nell'ordinanza («Compiti degli uffici AI») per i datori di lavoro, i medici curanti e gli specialisti del mondo della scuola e della formazione

Estensione della consulenza finalizzata all’integrazione agli assicurati e ad altri attori

Per evitare che i problemi di salute si cronicizzino e sfocino in un’invalidità, in certe situazioni l’AI deve poter agire tempestivamente. Attualmente la normativa prevede già lo strumento del rilevamento tempestivo (art. 3a–3c LAI). Tuttavia, questo strumento viene utilizzato quasi sempre troppo tardi, soprattutto per le persone con disturbi psichici (cfr. n. 1.2.3.2). Inoltre, occorre fornire agli uffici AI ulteriori possibilità per offrire agli assicurati e ad altri attori interessati una consulenza a bassa soglia indipendentemente dai casi concreti. Per consulenza «indipendente dai casi concreti» si intende una consulenza a bassa soglia che può essere offerta indipendentemente da un caso concreto noto all’AI senza dover procedere a una comunicazione nell’ambito del rilevamento tempestivo (art. 3b LAI) o della rivendicazione del diritto alle prestazioni (art. 29 LPGA).

Questa forma di consulenza può riguardare sia i problemi di salute di una determinata persona, sia questioni generali relative alle prestazioni dell’AI che potrebbero porsi agli attori interessati (datore di lavoro, medici curanti, specialisti del mondo della scuola e della formazione). Può essere offerta in qualsiasi momento, nel rispetto delle vigenti basi legali in materia di protezione dei dati, anche per le le persone minacciate da invalidità. Grazie a questa prestazione a bassa soglia, si possono evitare non solo comunicazioni e rivendicazioni di prestazioni superflue, ma anche accelerare la procedura nei casi giustificati in modo da poter avviare più rapidamente i provvedimenti dell’AI e aumentare così le possibilità di integrazione.

Rispetto alla regolamentazione vigente, che disciplina la prestazione a livello di ordinanza, in futuro la consulenza finalizzata all’integrazione dovrà essere disciplinata a livello di legge e per tutti gli attori menzionati.

Introduzione nella legge della consulenza e dell’accompagnamento nella fase di intervento tempestivo

La consulenza e l’accompagnamento devono continuare anche durante la fase di intervento tempestivo. La regolamentazione vigente a livello di ordinanza va elevata