Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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altalenante, si attende un anno per sapere se il problema di salute è stabile e l’AI è quindi tenuta ad accordare prestazioni. Il diritto a provvedimenti sanitari dell’AI è riconosciuto attualmente soltanto fino al compimento dei 20 anni.
I provvedimenti sanitari d’integrazione comprendono in particolare provvedimenti di ordine chirurgico, fisioterapeutico, psicoterapeutico ed ergoterapeutico. Questi provvedimenti devono soddisfare i criteri di economicità, appropriatezza ed efficacia dal punto di vista dell’effetto integrativo. Tale effetto deve perdurare verosimilmente per un periodo importante della vita lavorativa. Inoltre, occorre esaminare se nel caso specifico il provvedimento consenta di migliorare notevolmente la capacità al guadagno.
Nell’ottica di un’integrazione professionale duratura, i provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI possono essere più intensi e innovativi rispetto a quelli previsti dall’AOMS, i quali sono destinati alla cura vera e propria del male. In concreto, l’AI può ad esempio farsi carico di più di due sedute settimanali di psicoterapia o ergoterapia. Inoltre, nell’ambito dell’AI possono essere applicate terapie combinate ampiamente riconosciute e promettenti secondo l’opinione di esperti, ma per le quali il criterio di efficacia non è ancora scientificamente dimostrato mediante studi clinici randomizzati. La decisione circa l’ammissione di queste terapie spetta all’UFAS.
I provvedimenti sanitari d’integrazione a favore di bambini, giovani e giovani adulti, e in particolare di quelli che soffrono di disturbi psichici, devono essere potenziati nel modo illustrato di seguito.
Orientamento verso il mercato del lavoro primario
Attualmente, i casi in cui vengono concessi provvedimenti sanitari d’integrazione sono definiti soltanto per mezzo di istruzioni, ossia di atti non vincolanti per i tribunali. Manca quindi una chiara regolamentazione a livello di legge e di ordinanza. I tribunali si discostano talvolta da quanto previsto dalle istruzioni, dando origine a prassi diverse da un Cantone all’altro. Una delle conseguenze di queste differenze è che, per esempio, il potenziale d’integrazione degli assicurati affetti dalla sindrome di Asperger non viene sfruttato allo stesso modo in tutti i Cantoni. Nella prassi, inoltre, non si distingue sempre chiaramente se in un caso specifico la competenza dell’AI sia determinata dalla cura di un’infermità congenita o dall’effetto integrativo di un provvedimento. Alla luce di queste premesse, occorrono i seguenti adeguamenti:
- il testo attuale dell’articolo 12 capoverso 1 LAI, secondo cui i provvedimenti sanitari d’integrazione servono all'integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete, dovrà menzionare due nuovi obiettivi – la scuola dell’obbligo e la formazione professionale iniziale
– per adeguare meglio il provvedimento alle esigenze dei giovani e dei giovani adulti (art. 12 cpv. 1 AP-LAI). Le sentenze pilota del Tribunale federale vengono così trasposte a livello di legge35, accordando la massima priorità all’integrazione nel mercato del lavoro primario;
- occorre inoltre introdurre nella legge anche il criterio giurisprudenziale secondo cui è necessaria una prognosi clinica favorevole formulata dal medico
35 Cfr. in particolare la sentenza del TF 8C_269/2010 del 12.8.2010 consid. 5.1.3.