Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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In concreto, gli uffici AI dovranno avere la possibilità di consigliare e accompagnare i giovani a partire dal penultimo anno del livello secondario I fino all’ingresso e all’insediamento nel mercato del lavoro. La possibilità di beneficiare di una consulenza a bassa soglia indipendentemente dai casi concreti andrà offerta già prima della presentazione di una richiesta di prestazioni all’AI. In tale contesto, l’ufficio AI potrà sostenere in particolare i docenti e altri specialisti del mondo della scuola e della formazione. Questa consulenza finalizzata all’integrazione potrà consistere anzitutto in un colloquio informale sulle implicazioni delle condizioni di salute di un determinato allievo o apprendista. Secondariamente, consentirà anche di rispondere a domande di ordine generale sul modo di affrontare malattie psichiche e altri disturbi o sulle prestazioni dell’AI.
La consulenza e l’accompagnamento, che potranno essere seguiti da una consulenza finalizzata all’integrazione, dovranno mirare in particolare all’avvio riuscito di una formazione, privilegiando le formazioni sul mercato del lavoro primario. Nella fase di intervento tempestivo, della quale potranno beneficiare anche i giovani (cfr.
n. 1.2.2.1), la consulenza e l’accompagnamento dovranno consentire all’AI di sostenere prontamente i giovani senza prospettive formative o che hanno interrotto la formazione. Il diritto alla consulenza e all’accompagnamento nascerà nel momento in cui l’ufficio AI stabilirà che è indicato un provvedimento di reinserimento o un provvedimento professionale e si estinguerà tre anni dopo la conclusione del provvedimento in questione. Per il gruppo target 2, questi provvedimenti consisteranno in genere in una prima formazione professionale ai sensi dell’articolo 16 LAI.
L’approccio proposto per il gruppo target 3 è descritto più approfonditamente nel capitolo 1.2.3.1.
1.2.3 Gruppo target 3: assicurati adulti affetti da malattie psichiche
Gli attuali provvedimenti d'integrazione dell'AI, che talvolta si dimostrano troppo poco flessibili per poter sostenere in modo ottimale gli assicurati affetti da malattie psichiche, verranno migliorati e integrati come segue:
La consulenza finalizzata all'integrazione sarà concessa prima rispetto a oggi e verrà estesa ad altri attori. Durante e dopo la fase d'integrazione sussisterà il diritto a consulenza e accompagnamento.
Il rilevamento tempestivo sarà esteso agli assicurati che, pur non essendo ancora incapaci al lavoro, sono minacciati da invalidità.
La limitazione della durata dei provvedimenti di reinserimento di cui si può beneficiare nel corso della vita verrà soppressa. Il contributo finanziario potrà essere versato non soltanto al datore di lavoro attuale ma anche a un nuovo datore di lavoro.
Con l'introduzione della fornitura di personale a prestito sarà colmata la lacuna esistente negli attuali provvedimenti d'integrazione.
Il terzo gruppo target è rappresentato dagli adulti affetti da malattie psichiche. Nelle ultime revisioni dell’AI sono già stati introdotti diversi strumenti a favore di queste persone. Come emerge dai grafici 2 e 3 (cfr. n. 1.1.2), l’effettivo delle rendite con-