Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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a rango di legge al fine di conferirle maggior peso. L’incapacità al lavoro, la perdita del posto o l’adozione di un provvedimento dell’AI può scatenare insicurezze in special modo nelle persone con disturbi psichici. Gli specialisti in materia di integrazione degli uffici AI dovranno ottenere gli strumenti necessari per affrontare questi casi e accompagnare adeguatamente gli assicurati in questa difficile fase. In tale contesto può essere indicato ad esempio anche un «job coaching». A differenza della consulenza offerta indipendentemente dai casi concreti, la consulenza e l’accompagnamento nell’ambito dell’intervento tempestivo possono essere concessi più intensivamente fino a un certo importo (attualmente 20 000 franchi secondo l’art. 1octiesOAI), in funzione dei bisogni degli assicurati.

Diritto alla consulenza e all’accompagnamento durante la fase di integrazione

Durante la fase di integrazione, il rapporto personale e di fiducia tra lo specialista in materia di integrazione e l’assicurato favoriscono il successo del provvedimento.

- Il diritto a un accompagnamento duraturo in funzione dei bisogni, già riconosciuto dalla vigente normativa ai beneficiari di rendite potenzialmente integrabili (art. 8a cpv. 2 lett. d LAI) andrà pertanto esteso anche agli assicurati che hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale o a provvedimenti professionali.

- Per garantire un sostegno il più possibile rapido e continuato da parte dell’AI, l’accompagnamento dovrà già essere possibile a partire dalla decisione di principio dell’ufficio AI e quindi ancora prima che inizi il provvedimento.

- Per garantire la continuità, la consulenza dovrà poter continuare anche nell’intervallo tra due provvedimenti; questo aspetto può essere particolarmente importante per portare a termine con successo la fase di integrazione delle persone che soffrono di disturbi psichici.

- Anche durante l’eventuale esame del diritto alla rendita questo contatto deve essere garantito sotto forma di consulenza e accompagnamento nell’ottica dell’integrazione. Esso può essere di rilievo ad esempio nel caso in cui venga esaminata soltanto una rendita parziale o se a medio termine sussiste ancora un potenziale d’integrazione.

Occorre dunque garantire, analogamente a quanto attualmente previsto dal vigente articolo 8a capoverso 2 LAI, un provvedimento di «consulenza e accompagnamento» a tutti gli assicurati aventi diritto a prestazioni.

Diritto alla consulenza e all’accompagnamento dopo la fase di integrazione

Infine, può essere indicata la prosecuzione della consulenza e dell’accompagnamento anche dopo la conclusione della fase di integrazione. Secondo il diritto vigente, soltanto gli assicurati la cui rendita è stata ridotta o soppressa dopo essere stata riesaminata in vista dell’integrazione hanno, per tre anni, un diritto alla consulenza e all’accompagnamento (art. 8a cpv. 2 lett. d LAI). Questa disposizione deve essere estesa anche ad altri assicurati. Specialmente le persone che soffrono di disturbi psichici, negli anni successivi alla conclusione dell’integrazione rischiano di subire una ricaduta. Il diritto a prestazioni di consulenza e accompagnamento facilmente accessibili e prolungate infonde sicurezza a queste persone, contribuendo a evitare un nuovo peggioramento dello stato di salute e un calo della