Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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rischia già di perdere il posto di lavoro o l’ha già perso. Anche il secondo criterio di rilevamento, consistente in brevi assenze ripetute nel corso di un anno per motivi di salute, sembra non essere sempre adeguato per questo gruppo specifico. Non di rado, i segni di un drastico deterioramento delle condizioni di salute non vengono percepiti né dall’interessato medesimo né dal suo ambiente di lavoro, anche se in genere l’assicurato si rende conto che le sue prestazioni lavorative peggiorano. I limiti posti dal vigente regime al rilevamento tempestivo devono essere soppressi, affinché questo strumento possa essere messo a disposizione in maniera generalizzata di tutte le persone che rischiano un’incapacità al lavoro.

Vi sono diversi criteri che consentono di identificare le persone che rischiano un’incapacità al lavoro: i segni possono consistere ad esempio in un peggioramento delle prestazioni lavorative o in un cambiamento del comportamento collegato a problemi di ordine psicosociale. Pertanto, l’introduzione di criteri precisi di notifica per il rilevamento tempestivo non rappresenterebbe una reale soluzione per i casi di disturbi psichici. Nella migliore delle ipotesi, simili criteri potrebbero fornire una griglia approssimativa, che però nella maggior parte dei casi risulterebbe senz’altro insufficiente e d’ostacolo a una comunicazione semplice e rapida dei casi. Gli assicurati con disturbi psichici che rischiano di perdere il posto per ragioni di salute devono pertanto poter essere annunciati all’AI con la massima flessibilità possibile.

L’estensione del rilevamento tempestivo non deve comportare la violazione dei diritti della personalità e della sfera privata delle persone interessate. Queste ultime devono dunque essere informate anticipatamente se il loro caso viene comunicato all’AI.

L’estensione del rilevamento tempestivo alle persone minacciate da un’incapacità al lavoro è già stata proposta nell’ambito della revisione AI 6b42, ma per questa proposta non era stata trovata la necessaria maggioranza.

1.2.3.3 Flessibilizzazione dei provvedimenti di reinserimento

Con la 5arevisione dell’AI sono stati introdotti provvedimenti di reinserimento per preparare gli assicurati all’integrazione professionale (art. 14a LAI)43. I provvedimenti introdotti, consistenti in una forma mista tra integrazione sociale e professionale, miravano a promuovere e migliorare la capacità lavorativa residua degli assicurati in vista di una loro integrazione rapida e duratura. Essi combinano elementi sociali, psicologici e professionali (ad es. adattamento al processo lavorativo, stimolo della motivazione, stabilizzazione della personalità, esercizio della socializzazione di base) ed erano concepiti in particolare per gli assicurati affetti da malattie psichiche il cui stato di salute non era ancora sufficientemente stabile per un impiego nel mercato del lavoro primario o per provvedimenti più impegnativi.

Questi provvedimenti devono essere concessi agli assicurati il cui danno alla salute determinante ha raggiunto da almeno sei mesi una forma e una gravità tali da ridurre di almeno il 50 per cento l’attività lavorativa esercitata in precedenza ma lascia comunque intravvedere un potenziale di integrazione (art. 14a cpv. 1 LAI). I provvedimenti di reinserimento possono essere attuati in un’istituzione, presso operatori

42 FF 2011 5133, in particolare pag. 5182.

43 FF 2005 3989, in particolare pag. 4053.