Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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l’esecuzione di provvedimenti d’intervento tempestivo. Gli assicuratori privati ritengono che una tale normativa costituirebbe un’ingerenza troppo forte nella libertà di contrarre e, nelle medie e grandi imprese, potrebbe avere per effetto la disdetta dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. Inoltre, il numero di persone interessate è troppo esiguo per giustificare una modifica di legge. Tuttavia, per rafforzare la cooperazione in questa fase l’UFAS, in collaborazione con l’Associazione svizzera d’assicurazioni (ASA), l’Unione svizzera degli imprenditori (USI) e gli uffici AI, svilupperà appositi strumenti che non richiedano una modifica di legge. Questo approccio determinerà che le regole messe a punto dalle parti coinvolte poggeranno su un ampio fondamento e godranno dunque di un grado d’accettazione più elevato, garantendo così la riuscita dell’attuazione.

Ulteriori disposizioni sulla revisione

In seguito all’introduzione di un sistema di rendite lineare dovrà essere modificato il capoverso 1 dell’articolo 17 LPGA, che disciplina la revisione della rendita d’invalidità e di altre prestazioni durevoli. Questa modifica viene proposta nel quadro dell’ulteriore sviluppo dell’AI (cfr. n. 1.2.4.6) e determinerà sicuramente un primo aumento delle revisioni. È stata inoltre valutata la modifica del capoverso 1, secondo cui la revisione della rendita sarebbe possibile non solo se lo stato di salute cambia notevolmente, bensì anche se la situazione di fatto subisce lievi modifiche.

Per evitare di indebolire la posizione degli assicurati e di aumentare ulteriormente il numero delle revisioni non si propone, tuttavia, una modifica in questo senso. È indicato agire piuttosto nella fase di attuazione intervenendo in particolare sulla collaborazione con i medici curanti (cfr. n. 1.2.4.4) e l’obbligo di ridurre il danno (obbligo di collaborare e di partecipare agli accertamenti, di seguire le cure mediche e di partecipare attivamente ad altri provvedimenti d’integrazione, cfr. art. 28 e 43 LPGA e art. 7 e 7a LAI) e considerando i nuovi criteri sviluppati dalla giurisprudenza in materia di valutazione del diritto alla rendita AI in caso di disturbi da dolore somatoforme e disturbi psicosomatici assimilati79.

Postulato 15.3372 Recordon Prestazioni dell’AI a favore delle persone disabili che hanno raggiunto l’età di pensionamento AVS

Il postulato Recordon del 20 marzo 2015 (15.3372) invita il Consiglio federale a «chiarire in un rapporto qual è lo statuto delle persone disabili che hanno raggiunto l’età di pensionamento AVS e a quali prestazioni dell’AI hanno diritto». Nel suo parere il Consiglio federale espone che per queste persone vale il principio della garanzia dei diritti acquisiti, sia per quanto riguarda le prestazioni pecuniarie (p. es. assegni per grandi invalidi e contributi per l’assistenza), che per quanto riguarda le prestazioni in natura (p. es. mezzi ausiliari). Le consulenze e i corsi finanziati tramite sussidi a favore delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi vengono conteggiati dall’AI anche dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS. Le persone che hanno bisogno di mezzi ausiliari solo in età AVS vi hanno diritto conformemente all’ordinanza del 28 agosto 197880 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV). Poiché l’AVS non è un’assicurazione finalizzata all’integrazione, il livello delle prestazioni è più basso di quello dell’AI. Anche per motivi di costi non è previsto ampliarle. Poiché la

79Cfr. in particolare la sentenza del TF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015.

80 RS 831.135.1