Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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Sentenze pilota del Tribunale federale concernenti le perizie mediche
In due sentenze pilota il Tribunale federale definisce i requisiti di un’equa procedura di accertamento. Nella sentenza del 28 giugno 201174 esige che le perizie pluridisciplinari siano adeguate nel seguente modo:
- il conferimento dei mandati peritali pluridisciplinari deve avvenire secondo il principio della casualità;
- i diritti di partecipazione degli assicurati devono essere rafforzati;
- in caso di disaccordo, le perizie devono essere ordinate mediante decisione incidentale impugnabile;
- agli assicurati vanno riconosciuti diritti di partecipazione preliminari.
Nella sentenza del 3 luglio 201375 il Tribunale federale esige i seguenti adeguamenti:
- la procedura di attribuzione di perizie mono- e bidisciplinari dovrà essere impostata in maniera tale da essere più consensuale;
- tranne che in casi motivati, la prima perizia dovrà essere sempre pluridisciplinare.
Questi punti sono stati attuati a livello di ordinanza e di direttive. La procedura esistente è dunque conforme alla Costituzione federale e alla Convenzione del 4 novembre 195076 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Iscrizione nella legge dei diritti di partecipazione e del ruolo degli organi d’esecuzione
Per questi adeguamenti mancano, tuttavia, le basi legali. Dovrà inoltre essere garantito che la procedura di accertamento amministrativo possa continuare ad assicurare uno svolgimento il più semplice e rapido possibile delle procedure in materia di assicurazioni sociali. Si dovrà infine fare chiarezza sulle competenze degli organi d’esecuzione riguardo al tipo e alle dimensioni dei provvedimenti di accertamento da svolgere. Per quanto attiene al numero di discipline da considerare nelle perizie la LPGA dovrà essere modificata nel modo seguente:
- L’ente assicurativo decide se in un determinato caso debba essere svolta una perizia mono-, bi- o pluridisciplinare (art. 43 cpv. 1bisAP-LPGA).
- Nel caso delle perizie mono- e bidisciplinari esso determina quale disciplina medica o quali discipline mediche siano applicabili (art. 43 cpv. 1terAP-LPGA). La distinzione è giustificata dal fatto che, a parte l'assicurazione, soltanto i centri specializzati che svolgono perizie pluridisciplinari e si devono pronunciare sulle interazioni tra i diversi danni alla salute hanno le competenze tecniche per pronunciarsi sulle discipline da considerare in un caso specifico. Negli altri casi (perizie mono- e bidisciplinari) l’assicuratore ha una visione più globale rispetto agli altri esperti chiamati ad esaminare l’assicurato.
74 DTF 137 V 210
75 DTF 139 V 349
76 RS 0.101