Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze
Il presente progetto prevede d’investire in modo mirato nei provvedimenti d’integrazione e nelle risorse supplementari per il personale dovute alla consulenza e all’accompagnamento degli assicurati e degli attori principali. Questi investimenti tornano utili non soltanto all’AI stessa. Infatti, quando i provvedimenti dell’AI hanno per effetto che un assicurato riesce a svolgere un’attività lucrativa, questo si riflette positivamente anche sull’integrazione sociale, l’autostima e la salute del medesimo. Ne possono trarre profitto inoltre anche altri rami del sistema di sicurezza sociale tenuti a versare prestazioni a persone con danni alla salute, ma che per legge non sono ancora considerate invalide, fra cui spiccano l’AD e l’aiuto sociale in quanto assicurazioni particolarmente interessate da questo punto. Ne può giovare infine l’intera economia, poiché l’AI contribuisce a ridurre la carenza di lavoratori qualificati.
Gli investimenti saranno finanziati in particolare grazie i risparmi realizzati con i diversi provvedimenti proposti, in particolare negli ambiti delle indennità giornaliere e, se si opterà per la rendita intera a partire da un grado d’invalidità dell’80 per cento, del sistema di rendite lineare. Poiché con questi provvedimenti si potrà evitare la concessione di nuove rendite, a medio termine il bilancio dell’AI sarà ulteriormente sgravato. La 5arevisione AI ha dimostrato che investire di più nell’integrazione è decisamente proficuo anche per la situazione finanziaria dell’AI.
1.5 Attuazione
Uffici AI
L’attuazione dell’AI compete agli uffici AI cantonali i quali, rappresentati dalla Conferenza degli uffici AI (CUAI), sono stati strettamente coinvolti nello sviluppo delle misure proposte.
Valutazione scientifica
Come tutte le revisioni finora proposte, anche l’ulteriore sviluppo dell’AI sarà sottoposto a una valutazione sistematica da svolgersi nel quadro del PR-AI (art. 68 LAI), introdotto dalla 4arevisione dell’AI82. Il PR-AI è articolato in singoli progetti di ricerca che solitamente vengono messi a concorso dall’UFAS e realizzati da istituti di ricerca autonomi o dalle scuole universitarie. I costi delle analisi scientifiche sono assunti dal Fondo AI (art. 68 cpv. 2 LAI).
L’obiettivo della valutazione sarà quello di misurare i risultati della presente revisione e verificare l’attuazione e l’effetto dei singoli provvedimenti. La valutazione dovrà fornire risposte soprattutto riguardo alla loro efficacia, durevolezza, qualità e adeguatezza ai gruppi target. Come in passato, si analizzeranno le ripercussioni che le modifiche di legge avranno sugli attori principali quali gli assicurati, i datori di lavoro, i medici, le altre assicurazioni private, i Cantoni ecc.
82 FF 2001 2851, in particolare pag. 2883.