Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo
revisione AI 6b era previsto di fornire una definizione del termine e di metterlo in relazione con l’accertamento del diritto alla rendita78. Quest’ultimo doveva nascere soltanto qualora l’assicurato non fosse più idoneo all’integrazione e tutte le possibilità di trattamento medico fossero esaurite. Quest’ultimo aspetto era tuttavia oggetto di controversie in seno alla CSSS-N, per cui non verrà più riproposto.
Non è stato nemmeno proposto di riprendere unicamente la definizione del termine «idoneità all’integrazione» per i seguenti motivi: una tale definizione creerebbe problemi di delimitazione, per esempio rispetto al concetto di «capacità di rendimento» o al diritto ai provvedimenti d’integrazione (art. 8 LAI). Mentre formalizzare le procedure AI sarebbe utile durante la procedura di accertamento, non lo sarebbe durante la fase d’integrazione, che tende a privilegiare un intervento rapido e incentrato sulla situazione individuale del singolo assicurato. Una tale definizione sarebbe inoltre in contrasto con l’auspicato rafforzamento della collaborazione con i medici curanti (cfr. n. 1.2.4.4), il cui ruolo verrebbe limitato dall’introduzione di una maggiore formalizzazione.
Copertura assicurativa in caso d’infortunio dopo la reintegrazione
Conformemente all’articolo 18c LAI, se sono soddisfatte determinate condizioni, l’AI versa un’indennità ai datori di lavoro per sopperire all’aumento dei premi assicurativi qualora un assicurato ricollocato ridiventi incapace al lavoro. La disposizione si riferisce ai premi della previdenza professionale obbligatoria e dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
L’estensione della norma all’AINF è stata valutata, ma non riproposta per i seguenti motivi: da un lato, le persone e i datori di lavoro interessati sarebbero pochissimi, dall’altro sarebbe difficile attuare la proposta dal punto di vista tecnico. Mettendo a confronto i costi e i benefici della proposta, nell’ambito della presente revisione non si proporrà di completare detto articolo.
Garanzia del sostentamento tramite un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Durante l’esecuzione di provvedimenti d’intervento tempestivo gli assicurati non hanno diritto a indennità giornaliere dell’AI. In questa fase, il sostentamento è garantito dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dall’obbligo di continuare a versare il salario del datore di lavoro. Alcune assicurazioni riducono, però, le indennità in caso di malattia in questa fase, di modo che possono sorgere lacune nella garanzia del sostentamento degli assicurati interessati; per loro, tale circostanza può costituire un impedimento alla partecipazione al provvedimento d’intervento tempestivo, il che può compromettere le possibilità d'integrazione che si presentano loro a medio termine.
Come ha ribadito nel parere in risposta al postulato Humbel del 25 settembre 2014 (14.3861 Indennità giornaliera in caso di malattia. Per un’assicurazione efficace), il Consiglio federale, pur essendo consapevole dell’esistenza di tale lacuna nell’assicurazione della perdita di guadagno, non ritiene ragionevoli i costi legati a una soluzione obbligatoria. Inoltre, nella presente revisione non si propone di prevedere l’obbligo per l’assicurazione privata di consultare l’ufficio AI competente prima di ridurre o sospendere l’indennità giornaliera in caso di malattia durante
78 FF 2011 5133, in particolare pag. 5223.