Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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che sono tra l’altro attivi anche come operatori di rete mobile, è tuttavia piuttosto modesta. Secondo i dati finanziari di tutti gli operatori di rete mobile rilevati nella statistica sulle telecomunicazioni, nel 2013 in totale il 26 per cento della cifra d’affari netta è stata realizzata con i servizi di radiocomunicazione mobile. La cifra d’affari netta risultante dal roaming internazionale ammonta a circa il 4 per cento.58
Possibilità di introdurre misure strutturali e/o tecniche (art. 12abis cpv. 1)
Potenzialmente la concorrenza nel settore del roaming internazionale può essere promossa. Considerato che i consumatori all’estero possono fruire delle offerte di altri fornitori, aumenta la pressione sul piano concorrenziale. Non è tuttavia certo che siano adottate in futuro misure strutturali e/o tecniche e che queste siano efficaci. Nel regolamento (UE) n. 531/2012, le possibilità in materia sono previste soltanto dalla metà del 2014, mentre già nell’ambito delle proposte della Commissione europea (2015) in merito al cosiddetto Connected Continent legislative package si discute di ulteriori strumenti per ridurre i prezzi di roaming al dettaglio o della soppressione totale dei supplementi per il roaming. Nel caso in cui le misure strutturali e/o tecniche dell’UE avessero un effetto modesto, anche per gli operatori svizzeri non dovrebbero avere una grande influenza.
Migliore disciplinamento normativo dell’obbligo d’informazione per gli operatori di rete mobile nei confronti dell’UFCOM (art. 12abis cpv. 2)
Viene garantita l’efficacia della regolamentazione. Senza un monitoraggio di mercato efficace non possono essere individuati gli eventuali problemi e manca una base solida che autorizzi lo Stato a intervenire ove necessario. Coinvolgendo ulteriori attori nel monitoraggio di mercato si può inoltre evitare di distorcere la visione globale del mercato.
Possibilità di fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali (art. 12abis cpv. 1)
Se le altre misure nell’ambito del roaming internazionale relative ai problemi descritti al numero 1.1 (Situazione iniziale) non sono efficaci o lo sono soltanto in parte, e se vi è la possibilità in relazione con l'UE, si potrebbero fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di un accordo internazionale in materia. Questi limiti, influenzando il meccanismo dei prezzi, potrebbero creare certe inefficienze; tuttavia, gli attuali limiti di prezzo previsti dall’UE59 sembrano riuscire a coprire i costi e potrebbero, analogamente alla modifica delle modalità di fatturazione, portare non solo all’eliminazione di una parte del surplus del produttore ma, se le condizioni rimangono invariate, anche a un aumento del surplus del consumatore.
58 Per i dati relativi alle cifre d’affari del roaming internazionale, cfr. UFCOM (2015d); per i dati finanziari al 31.12, cfr. UFCOM (2015e).
59 Cfr. le considerazioni al n. 3.3.1.2 Conseguenze per le economie domestiche.