Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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1.3.2.7 Frequenze e impianti
Soppressione dell’obbligo generale di concessione per i diritti di utilizzazione delle frequenze, esenzione da un tale obbligo e possibile introduzione di una Light Licensing mediante l’obbligo di notifica (art. 22)
Nel settore delle concessioni non sono state esaminate eventuali soluzioni alternative, visto che l’obiettivo principale è quello di armonizzare la legislazione svizzera con la regolamentazione in vigore nell’UE.
Trasferimento flessibile e semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze, in diverse forme (art. 24d cpv. 1–4)
Le misure riguardanti il trasferimento di frequenze aprono una serie di possibilità per semplificare e rendere più flessibile la commercializzazione delle frequenze. Le modalità concrete vanno disciplinate a livello di ordinanza. La principale alternativa consisterebbe nel trasferimento dei diritti di utilizzazione senza la possibilità di prevedere un’autorizzazione da parte dell’autorità concedente. Questa soluzione condurrebbe però a una perdita di controllo eccessiva, non compensata da benefici sostanziali. In definitiva, diventerebbe più elevata la probabilità che si realizzino i rischi legati alla commercializzazione delle frequenze (tesaurizzazione delle frequenze e frammentazione dello spettro). Inoltre, il rispetto delle condizioni per il rilascio di una concessione non potrebbe più essere garantito.
Creazione di basi legali per la coutenza delle reti (art. 24d cpv. 5)
In alternativa, si potrebbero ipotizzare delle cooperazioni in materia di rete senza il regime di rilascio di autorizzazioni dell’autorità concedente (ossia della ComCom). Ciò implicherebbe però che il rispetto delle condizioni per il rilascio di una concessione dei vari progetti di cooperazione non potrebbe essere controllato in modo sistematico. Le questioni legate al diritto sui cartelli e le eventuali ripercussioni sulla concorrenza possono essere esaminate anche dalla Commissione della concorrenza, ma l’autorità concedente non può comunque essere esclusa dal controllo in ragione delle sue competenze a livello di mercato e di tecnologia.
Possibilità sanzionatorie per la messa a disposizione sul mercato di impianti elettrici non conformi, che disturbano le telecomunicazioni (art. 55 LIE)
Non è stato tenuto conto delle eventuali alternative, poiché l’obiettivo è quello di colmare in modo mirato determinate lacune legislative.
1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Nell’Unione europea, il settore dei servizi di telecomunicazione è stato liberalizzato il 1° gennaio 1998 ed è oggetto del nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche adeguato nel novembre 2009. Nel settembre 2013, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e volte a far divenire l’Europa un continente con-