Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Sembrerebbe pertanto logico completare l’articolo 45 capoverso 2 LTC con un diritto d’informazione in caso di pubblicità sleale. In genere, però, il diritto d’informazione non consente di ottenere l’identificativo del chiamante (cfr. quanto esposto al n. 1.1.1.6). Non essendo in grado di produrre l’effetto voluto, il diritto d’informazione non è pertanto stato introdotto.

Fino a qualche anno fa, la possibilità di rifiutare le chiamate provenienti da numeri anonimi era prevista dall’articolo 84 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione. Oggi sono i FST a poter decidere se offrire o meno questa possibilità. Le telefonate pubblicitarie indesiderate utilizzano spesso il metodo della falsificazione dell’identificativo di chi chiama. Considerato che contro queste pratiche, la possibilità di rifiutare le chiamate provenienti da numeri anonimi non ha alcun effetto, essa non è stata reintrodotta.

A livello internazionale (ad es. in seno all’UIT) le iniziative volte a combattere la pubblicità telefonica e in particolare il cosiddetto spoofing (dissimulazione della propria identità) non mancano. Occorrerà tuttavia ancora aspettare per sapere se e quando nel campo della telefonia verrà introdotto un sistema di certificazione internazionale simile alle attuali procedure di autenticazione delle e-mail SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) e DMARC (Domainbased Message Authentication, Reporting and Conformance). La fase di attuazione potrebbe durare anni. La presente modifica di legge crea comunque i presupposti necessari obbligando i FST a combattere la pubblicità telefonica sleale.

Obbligo per i FST di offrire alcuni servizi separatamente, e non più soltanto in forma di pacchetti (art. 12)

Nell’ambito dei pacchetti di servizi, i fornitori potrebbero essere sottoposti all’obbligo di offrire l’insieme dei servizi anche in modo separato. La questione va tuttavia esaminata alla luce delle considerazioni di natura tecnica (ad es. se un servizio via SMS dovesse essere proposto individualmente) ed economica (ad es. possibilità di sfruttare le sinergie esistenti) pertinenti sia dal punto di vista dei fornitori che dei clienti. I pacchetti di servizi consentono ai fornitori di realizzare economie, che potrebbero in parte riversarsi sui consumatori. Tali pacchetti riducono ad esempio al minimo l’onere amministrativo (legato tra l’altro all’invio delle fatture). Il fatto che la fornitura, la commercializzazione e la distribuzione provengano tutte da un’unica fonte risulta vantaggioso per i fornitori, ma anche per i clienti. È quindi giusto limitare l’obbligo in questione a singoli servizi ancora da determinare.

Obbligo per i FST di informare il pubblico se, al momento della trasmissione, le

informazioni sono trattate in modo differente (violazione del principio di neutrali-

tà della rete) (art. 12a)

Stando al rapporto sulle telecomunicazioni 2014 del Consiglio federale, sul fronte della neutralità della rete è stato deciso di introdurre in un primo momento unicamente un obbligo d’informazione e di trasparenza. Non è quindi previsto di sottoporre i FST ad altri obblighi riguardanti la parità di trattamento di dati e contenuti Internet, come avviene nell’UE e negli Stati Uniti.