Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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nesso. La proposta è stata rielaborata in modo considerevole dal Parlamento europeo e dal Consiglio e si concentra ora sulle questioni del roaming internazionale e della neutralità della rete nell’intento di pervenire a un compromesso.

Il 6 maggio 2015, la Commissione ha presentato la sua strategia per la creazione di un mercato unico digitale. In quell’occasione, si è impegnata a presentare entro fine 2016 un ambizioso progetto di revisione della regolamentazione in materia di telecomunicazioni. Si tratterà segnatamente di creare incentivi agli investimenti nella banda larga ad altissima velocità, garantire condizioni di concorrenza eque per tutti gli operatori del mercato, vecchi e nuovi, e instaurare un quadro istituzionale efficace.

Considerata nel suo insieme, la normativa svizzera in materia di servizi di telecomunicazione non è del tutto compatibile con il diritto europeo. In particolare, gli organi nazionali di regolamentazione degli Stati membri dispongono di competenze e possibilità d’intervento maggiori rispetto alla ComCom quando si tratta di porre rimedio alle distorsioni della concorrenza. L’obiettivo del presente progetto di modifica della LTC non è quello di allineare il diritto svizzero al quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche. In un’epoca globale caratterizzata dalla diffusione generalizzata di Internet, è tuttavia opportuno valutare con grande attenzione le soluzioni adottate in seno all’Unione europea per risolvere gli stessi problemi che si pongono anche in Svizzera.

Nel settore della gestione delle frequenze, nel 2002 l’Unione europea ha operato una trasformazione per quanto riguarda l’obbligo di concessione per l’utilizzo dello spettro radioelettrico. Da allora, incoraggia anche il trasferimento delle frequenze.

1.5 Attuazione

Il Consiglio federale sarà chiamato a disciplinare, a livello di ordinanza, i dettagli relativi alle modifiche proposte dal presente avamprogetto. In virtù dell’articolo 62 capoverso 2 LTC, avrà la possibilità di delegare all’UFCOM il compito di emanare le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. Come sempre, la responsabilità dell’attuazione incombe alla ComCom e all’UFCOM.

1.5.1 Aspetti pratici dell’esecuzione

1.5.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica

Sostituzione dell’obbligo generale di notifica imposto ai FST con una registrazio-

ne presso l’UFCOM unicamente per i FST che utilizzano elementi d’indirizzo o radiofrequenze (art. 4 cpv. 1)

La nuova regolamentazione è globalmente più semplice, chiara e comprensibile di quella precedente, il che agevola la sua attuazione e favorirà la sua accettazione da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione. I FST registrati presso l’UFCOM saranno tuttavia tenuti a comunicare il nome degli altri fornitori a cui permettono di utilizzare le risorse di cui sono titolari.