Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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limitate ai tre operatori di rete mobile e hanno luogo a cadenza trimestrale.53 I costi d’attuazione relativi al rilevamento dei dati del monitoraggio di mercato sembrano però sostenibili. Si ritiene che, nei sistemi dei fornitori, le elaborazioni dei dati potranno essere effettuate automaticamente una volta sostenuto un onere unico per l’implementazione.

Possibilità di fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali (art. 12abis cpv. 1)

Gli operatori di rete mobile verrebbero limitati nel loro campo d’azione. I limiti massimi di prezzo attuali dell’UE sono comunque orientati alla copertura dei costi. I costi di commercializzazione e le sovvenzioni per gli apparecchi terminali sono stati presi in considerazione ad esempio nella definizione dei limiti massimi di prezzo da applicare ai clienti finali. Inoltre sono previsti limiti massimi di prezzo per il commercio all’ingrosso così da coprire, con le entrate a livello di clienti finali, anche i corrispettivi a livello di commercio all’ingrosso da versare ai FST stranieri.54

3.3.1.3 Servizio d’emergenza

Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)

Potenzialmente tutte le imprese beneficerebbero di un miglioramento del servizio d’emergenza. I fornitori dovrebbero accollarsi i costi connessi all’attuazione delle necessarie modifiche. Attualmente si contano circa 545 fornitori notificati. Tuttavia, gli obblighi connessi ai servizi d’emergenza potrebbero essere estesi potenzialmente a tutti i fornitori e, dunque, anche a quelli non registrati. L’ammontare di questi costi e il numero dei fornitori interessati sono al momento difficilmente quantificabili e dipendono dalla struttura concreta della regolamentazione del servizio d’emergenza. A titolo indicativo: attualmente, il servizio d’emergenza attraverso il servizio telefonico pubblico deve essere implementato anche dai piccoli fornitori di VoIP. L’UFCOM non è a conoscenza di casi in cui questo onere abbia causato difficoltà finanziarie a una società.

3.3.1.4 DNS e governance di Internet

Garanzia della certezza del diritto (in partic. disposizione d’ordinanza riprese nella legge) e possibilità di obbligare terzi ad assumere compiti delegati (art. 28, 28a e 28b)

Le imprese sono interessate direttamente (registry, registrar, reseller, fornitori di accesso a Internet, hosting provider, ecc.) oppure indirettamente come utenti di elementi d’indirizzo. Esse beneficiano di una maggiore certezza del diritto e

53 Le cifre d’affari degli altri operatori di rete mobile sono rilevate indirettamente attraverso gli operatori di rete mobile.

54 Cfr. Regolamento (UE) n. 531/2012 o Regolamento (CE) n. 717/2007.