Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 94Fedlex · Rapporto esplicativo
3.3 Conseguenze economiche
3.3.1 Conseguenze per le imprese
3.3.1.1 Definizione di FST e obbligo di notifica
Sostituzione dell'obbligo generale di notifica imposto ai FST con una registrazio-
ne presso l'UFCOM unicamente per i FST che utilizzano elementi d'indirizzo o radiofrequenze (art. 4 cpv. 1)
Tutti i FST che non utilizzano radiofrequenze o elementi d’indirizzo sono esonerati dalla registrazione. In questo modo, per i fornitori, ad esempio di servizi basati su Internet, viene fatta chiarezza per quanto concerne l’aspetto della registrazione.
Per i FST attualmente notificati che in futuro saranno esonerati dalla registrazione (ca. 245 dei 545 FST notificati47) viene meno la quota delle tasse amministrative relativa alla registrazione (art. 40 cpv. 1 lett. a). Attualmente, per quanto riguarda la quota delle tasse amministrative relativa alla vigilanza non è possibile fornire alcuna indicazione più precisa visto che l’adeguamento interverrà soltanto a livello di ordinanza. Complessivamente, le tasse amministrative ammontano attualmente a 960 franchi all’anno e FST notificato.
Per i FST che attualmente non sono notificati e che in futuro saranno esonerati dalla registrazione vengono meno le eventuali azioni intraprese per non sottostare all’obbligo di notifica.
Con il sistema attuale, tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti all’obbligo di notifica sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’elaborazione della statistica ufficiale delle telecomunicazioni. Per preservare il valore e la coerenza del monitoraggio statistico finora attuato, sarà importante mettere in atto delle misure per raccogliere i dati necessari dei fornitori che non saranno (più) registrati. A questo proposito, occorre ricordare che i fornitori che non utilizzano risorse accordate dall’UFCOM, e che quindi non saranno più registrati, rappresentano quasi la metà dei fornitori attualmente notificati e che la loro esclusione potrebbe far diminuire il valore di certi indicatori statistici di una percentuale compresa dall’1 al 35 per cento, situazione che di certo non è auspicabile.
Estensione dell'obbligo d'informazione per la statistica ufficiale ai non FST e a tutti gli attori sottoposti alla LTC (art. 59 cpv. 2)
Potenzialmente, il numero dei soggetti idonei ad alimentare la statistica potrebbe aumentare poiché tutte le persone sottoposte alla LTC (ad es. le aziende elettriche che rendono disponibili le proprie canalizzazioni di cavi) potranno in futuro essere tenute ad adempiere l’obbligo d'informare. Tuttavia, l’obiettivo perseguito consiste nel garantire la qualità delle serie di statistiche sul piano diacronico piuttosto che nell’ampliare la portata della statistica senza un’assoluta necessità. Secondo una stima, le potenziali ripercussioni a livello dei costi, che quest’obbligo di informazione comporterà per i nuovi attori, saranno modeste.
47 Secondo stime interne dell’UFCOM per il 2013.