Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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accollarsi i costi degli adeguamenti delle infrastrutture tecniche (sistemi di gestione degli interventi), dell’organizzazione e dei processi.

3.2.2 DNS e governance di Internet

Possibilità di stanziare contributi a favore di organizzazioni internazionali (art. 64 cpv. 5 e 6)

Attraverso i contributi finanziari ai processi multilaterali delle organizzazioni internazionali sarà possibile promuovere la città e la regione di Ginevra. Verrà potenzialmente rafforzato il loro ruolo nel contesto della cooperazione internazionale nel settore della governance di Internet.

3.2.3 Protezione dei giovani e dei consumatori

Estensione dell’obbligo per i FST di lottare contro lo spamming tramite chiamate pubblicitarie sleali e obbligo per i call center di verificare se i numeri di telefono dei loro destinatari figurano nell’elenco telefonico, e di indicare un numero di telefono iscritto nell’elenco e che sono autorizzati a utilizzare (art. 45a LTC e 3 LCSl)

A medio termine, per le autorità cantonali (perseguimento penale), dovrebbe diminuire in particolare l’onere causato dalle numerose procedure inefficaci. Le risorse che si renderanno disponibili potranno essere destinate a migliorare l’efficienza della gestione.

Possibilità per il Consiglio federale di emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani, in particolare di obbligare i FST a informarne i loro clienti (art. 46a cpv. 1)

Aumentando il livello di sensibilizzazione, e con un’eventuale conseguente riduzione dei casi di abuso, si verificherà una certa riduzione dell’onere sostenuto dalle autorità interessate.