Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/4: Revisione totale dell'ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione · 8 pagine
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Rapporto esplicativo
2.3 Indennità secondo le ore di lavoro
Nuovo è il sistema di indennizzo dei membri delle commissioni federali di stima secondo il tempo impiegato (ore di lavoro al posto della diaria) e la rinuncia a distinguere tra avvocati e personale specializzato dipendente e indipendente (liberi professionisti). Viene mantenuto il sistema di milizia previsto dalla legge. Tuttavia, per tenere comunque conto dei diversi rapporti di lavoro dei membri delle CFS è previsto un aumento del 60 per cento della tariffa oraria nel caso in cui venga messa a disposizione una infrastruttura di proprietà (per esempio uno studio legale). Le indennità per il personale ausiliario e per periti speciali possono essere conteggiate come spese dalla presidenza.
3 Ordinanza sulle tasse della procedura di espropriazione
3.1 Commento ai singoli articoli
3.1.1 Art. 1 Oggetto
L’oggetto dell’ordinanza è stato definito sulla base dell’articolo 113 capoverso 1 LEspr in cui si stabilisce che il Consiglio federale emana un’ordinanza sulle tasse da riscuotere per le operazioni eseguite in virtù della LEspr. Con la regolamentazione delle tasse per le operazioni eseguite dalle commissioni federali di stima, dalla commissione superiore di stima, dai municipi, dagli uffici del registro fondiario e dagli uffici di ripartizione nelle procedure di espropriazione, la riscossione delle tasse non sarà destinata solo a coprire i costi per le decisioni e i servizi; tutti i possibili lavori effettuati nell’ambito di una procedura di espropriazione dovranno essere coperti tramite l’imposizione di tasse.
Le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1) sono esplicitamente dichiarate applicabili qualora la nuova ordinanza non preveda alcuna particolare regolamentazione (applicazione sussidiaria).
3.1.2 Art. 2 Calcolo delle tasse
Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo il quale le tasse delle commissioni federali di stima (e di conseguenza anche della commissione superiore di stima) sono calcolate in base al tempo impiegato. Si può quindi rinunciare all’enumerazione di ogni singola fase della procedura e delle tasse corrispondenti.
Le tasse fissate al capoverso 2 per un’ora di lavoro si basano in primo luogo sulle indennità previste incluso il supplemento per l’infrastruttura. Gli importi sono debitamente adeguati affinché siano coperti i costi relativi a lavori generali (nell’ordinanza vigente: art. 5, tassa di Stato) e gli oneri della Confederazione per gli eventuali contributi per le assicurazioni sociali. Per la presidenza risulta per esempio il calcolo seguente: (fr. 160 + 60%) + 20% = fr. 307.1 = fr. 310.-.
Il capoverso 3 stabilisce inoltre (conformemente all’art. 6 OgeEm) che le spese devono essere calcolate a parte, non rientrando nel calcolo delle ore di lavoro.
3.1.3 Art. 3 Tasse dei municipi, degli uffici del registro fondiario e degli uffici di ripartizione nonché dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
Nella nuova ordinanza si rinuncia a determinare l’ammontare delle tasse per le singole operazioni eseguite nelle procedure di espropriazione dai municipi, dagli uffici del registro fondiario e dagli uffici di ripartizione nonché dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Le tasse si basano sulle corrispondenti tariffe cantonali/comunali e per quanto riguarda l’ESTI sulla specifica ordinanza. Sono fatte salve le tasse dovute all’istituto di deposito. Le eventuali tasse per quest’ultimo si basano sulle direttive dell’istituto.
La procedura si basa sul corrispondente diritto. Le tasse sono a carico dell’espropriante (art. 114 LEspr).