Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/4: Revisione totale dell'ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione · 8 pagine

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3.1.4 Art. 4 Disposizioni transitorie

L’entrata in vigore della nuova ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2016. Fino a quella data le tasse saranno riscosse secondo il diritto attualmente vigente. In caso di procedure pendenti e per le quali è emanata una decisione di prima istanza nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della nuova ordinanza, per la riscossione delle tasse si applica il diritto anteriore.

4 Ordinanza sulle indennità delle commissioni federali di stima

4.1 Commento ai singoli articoli

4.1.1 Art. 2 Definizioni

Per evitare la complicata ripetizione di «il presidente o la presidente» e di «il supplente o la supplente» è stato inserito alla lettera a il termine «presidenza». In questo modo si tiene conto delle esigenze di un linguaggio che rispetti la differenza di genere e il testo risulta più leggibile.

Alla lettera b viene definita l’attività della commissione. Essa comprende tutti i lavori riconducibili a una determinata procedura di espropriazione elencati all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza vigente, tra cui i lavori per esaminare tutte le domande, le allegazioni e i conteggi relativi a tasse e indennità, per emanare disposizioni e decisioni, per assumere prove, per eseguire ispezioni oculari, per dirigere l’udienza di conciliazione e le deliberazioni della commissione di stima nonché per tenere il verbale di tali deliberazioni e dell’udienza di conciliazione. Include inoltre attività generali anch’esse non direttamente attribuibili a una specifica procedura di espropriazione, per esempio la redazione di rapporti d’attività e la partecipazione a conferenze.

Alla lettera c viene definita l’espressione «personale ausiliario», di cui fa parte il personale amministrativo (collaboratori, impiegati della segreteria e praticanti) che supporta la CFS nella sua attività.

4.1.2 Art. 3 Indennità in funzione del tempo impiegato

La distinzione tra collaboratori dipendenti e indipendenti, prevista nell’ordinanza vigente, ha causato alcune difficoltà nella prassi e sarà quindi soppressa. Le indennità sotto forma di diaria non rispondono più alle esigenze attuali. Con l’introduzione delle indennità in funzione delle ore di lavoro si ha a disposizione una soluzione flessibile che permette un calcolo più preciso.

Gli importi si basano sulle attuali diarie. Per fissare tariffe orarie conformi alla realtà del mercato gli importi delle diarie previste attualmente sono stati divisi per 5 ore.

Le indennità per un’ora di lavoro sono state quindi calcolate come segue:

 per i membri della commissione superiore di stima: fr. 950.- / 5 = fr. 190.-/h;

 per la presidenza: fr. 800.- / 5 = fr. 160.-/h;

 per l’attuario: fr. 650.- / 5 = fr. 130.-/h.

Per i collaboratori specializzati liberi professionisti di una CFS, l’indennità corrispondeva finora all’onorario professionale abituale, una scelta che oggi risulta troppo generica. Date le difficoltà di reclutamento di collaboratori specializzati competenti, nell’avamprogetto di ordinanza si è rinunciato a stabilire una tariffa oraria fissa ed è stato invece previsto un importo massimo di 240 franchi l’ora. L’importo massimo è stato dedotto dalle raccomandazioni della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) che nella versione del 2015 relativa ai contratti con architetti e ingegneri prevede una tariffa oraria massima di 232 franchi l’ora. Poiché i membri delle commissioni federali di stima, al contrario della presidenza, dell’attuario o dei membri della commissione superiore di stima non hanno diritto ad alcun supplemento per l’eventuale messa a disposizione della propria infrastruttura (art. 4), si giustifica tale importo massimo più alto. Conformemente all’articolo 3