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Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 11 pagine
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b. in un centro di ricerca secondo l’articolo 4 lettera c o l’articolo 5 allo scopo di approfondire competenze nella ricerca orientata all’applicazione.
3 Le borse di studio sono accordate soltanto se il programma di cui al capoverso 2 non può essere realizzato nell’ambito di un progetto d’innovazione secondo l’articolo 19 o come provvedimento secondo l’articolo 20.
4 Le borse di studio sono accordate per una durata massima di tre anni.
Art. 23 Compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead)
1 Nell’ambito delle sue attività di promozione, Innosuisse accorda ai centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca (overhead).
2 Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.
Art. 24 Applicabilità della legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi (LSu)
Alla promozione dell’innovazione da parte di Innosuisse si applicano le disposizioni della LSu.
Art. 36 lett. c
L’Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice:
c. il limite di spesa per la promozione dell’innovazione da parte di Innosuisse;
Art. 57a Disposizioni transitorie della modifica del….
I consulenti che al momento dell’entrata in vigore della modifica del …11 esercitano una delle attività di cui all’articolo 20 capoversi 2 lettera a e 3 sono considerati qualificati ai sensi dell’articolo 21 nel quadro del contratto in corso.
10 RS 616.1
11 RU…..