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Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 11 pagine
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promozione nazionali e internazionali per ottenere mezzi finanziari di terzi o per partecipare a programmi di tali organizzazioni.
Art. 17 cpv. 6
6 I centri federali di ricerca possono presentare domanda a Innosuisse e ad altre organizzazioni di promozione nazionali e internazionali per ottenere mezzi finanziari di terzi o per partecipare a programmi di tali organizzazioni.
Art. 18 cpv. 2 lett. d
2 Essa può inoltre sostenere:
d. le nuove leve nel settore dell’innovazione.
Art. 19 cpv. 1 e 3–5
1 Quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l’innovazione fondata sulla scienza secondo la legge Innosuisse, Innosuisse promuove progetti d’innovazione accordando sussidi ai centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo.
3 Innosuisse può promuovere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali anche senza partner attuatori, se sono realizzati da centri di ricerca universitari o da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e se presentano un notevole potenziale innovativo.
4 Essa può inoltre prevedere strumenti di partecipazione ai costi degli esami volti a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti delle imprese.
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Essa promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1 e 3 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.
Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 3
1 Innosuisse può sostenere l’imprenditorialità fondata sulla scienza mediante:
2 Essa può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante:
3 Essa può sostenere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie, segnatamente promuovendo lo scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l’economia.
Art. 21 Indennità per l’assistenza, la consulenza, l’accompagnamento operativo e il mentoring
1 Per quanto riguarda l’assistenza, la consulenza e l’accompagnamento operativo secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera a nonché la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l’economia secondo l’articolo 20 capoverso 3 sotto forma di mentoring per l’innovazione, sono indennizzate unicamente le prestazioni di fornitori di prestazioni che si sono qualificati in una procedura di selezione di Innosuisse.
2 Innosuisse tiene un elenco accessibile al pubblico dei fornitori di prestazioni qualificati.
3 Le indennità sono accordate per sostenere:
a. i giovani imprenditori o le giovani imprese, per finanziare l’assistenza, la consulenza e l’accompagnamento operativo (art. 20 cpv. 2 lett. a);
b. le imprese, per finanziare il mentoring per l’innovazione (art. 20 cpv. 3).
4 Innosuisse e i beneficiari dei sussidi di cui al capoverso 3 stabiliscono per contratto le prestazioni sostenute e l’importo massimo disponibile a tale scopo. In casi semplici l’indennità è accordata mediante decisione.
Art. 22 Promozione delle nuove leve
1 Innosuisse può promuovere tramite borse di studio le nuove leve altamente qualificate nel settore dell’innovazione.
2 Le borse di studio sono accordate nell’ambito di un programma di promozione individuale definito da Innosuisse. Quest’ultimo prevede un periodo da trascorrere:
a. in un’impresa la cui attività è fondata sulla scienza allo scopo di acquisire competenze orientate alla pratica; o