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Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 11 pagine
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Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 23 Obiettivi strategici
1 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici vincolanti di Innosuisse nell’ambito dell’obiettivo e dei compiti di cui agli articoli 2 e 3.
2 Negli obiettivi strategici fissa anche il limite massimo delle spese amministrative.
Art. 24 Vigilanza
1 Innosuisse sottostà alla vigilanza del Consiglio federale, nel rispetto della sua indipendenza professionale.
2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare:
a. nominando e revocando i membri e il presidente del consiglio d’amministrazione;
b. approvando l’inizio e la fine del rapporto di lavoro del direttore;
c. designando e revocando l’ufficio di revisione;
d. approvando l’ordinanza sui sussidi;
e. approvando il regolamento sugli onorari dei membri del Consiglio dell’innovazione e sull’indennizzo degli esperti di cui all’articolo 8 capoverso 9;
f. approvando l’ordinanza sul personale;
g. approvando il rapporto di gestione e decidendo in merito all’impiego di eventuali utili;
h. verificando annualmente se gli obiettivi strategici sono stati raggiunti;
i. dando discarico al consiglio d’amministrazione.
3 Esso può visionare tutti i documenti di gestione di Innosuisse e informarsi in qualsiasi momento sulle sue attività.
Sezione 8: Prestazioni commerciali Art. 25
1 Innosuisse può svolgere dietro compenso valutazioni di progetti d’innovazione per terzi esteri.
2 Per le sue prestazioni di cui al capoverso 1 deve fissare prezzi che coprono almeno i costi. Il sovvenzionamento trasversale di tali prestazioni con mezzi finanziari accordati dalla Confederazione non è ammesso.
3 Per le prestazioni di cui al capoverso 1 sottostà agli stessi obblighi previsti per i fornitori di prestazioni privati.
Sezione 9: Disposizioni finali Art. 26 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 27 Istituzione di Innosuisse
1 Innosuisse sostituisce la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI). Innosuisse subentra nei rapporti giuridici esistenti e, se necessario, li ridefinisce.
2 Il Consiglio federale fissa la data in cui Innosuisse acquisisce la personalità giuridica.
3 Esso definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti a Innosuisse e approva l’inventario corrispondente. Fissa la data a partire dalla quale i diritti e gli obblighi hanno efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale.
4 Esso emana le disposizioni e prende le decisioni e qualsiasi altra misura necessaria al trasferimento. Può in particolare mettere a disposizione di Innosuisse i crediti preventivati per la CTI nel bilancio della Confederazione se all’entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all’adempimento dei compiti di Innosuisse.