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Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 11 pagine
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vazione (SEFRI), rappresenta la Confederazione presso organizzazioni e organi internazionali nel settore della promozione dell’innovazione secondo l’articolo 28 capoverso 2 lettera c LPRI e prende provvedimenti e decisioni nell’ambito della partecipazione della Confederazione a tali organizzazioni e organi.
4 Essa promuove nel suo ambito di competenza l’informazione sui programmi nazionali e internazionali e la presentazione di domande.
5 Essa partecipa alla preparazione degli atti normativi della Confederazione relativi alla promozione dell’innovazione che riguardano i compiti di cui ai capoversi 2 e 3.
6 Nella misura in cui il Consiglio federale le affida questo compito, realizza programmi di promozione tematici.
Art. 4 Cooperazioni e partecipazione a soggetti giuridici
1 Innosuisse può avviare cooperazioni con organizzazioni o organismi di promozione esteri nell’ambito di progetti d’innovazione transfrontalieri.
2 Nell’ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale, può partecipare a soggetti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato a scopo non lucrativo.
Sezione 3: Organizzazione Art. 5 Organi
Gli organi di Innosuisse sono:
a. il consiglio d’amministrazione;
b. la direzione;
c. il Consiglio dell’innovazione;
d. l’ufficio di revisione.
Art. 6 Consiglio d’amministrazione
1 Il consiglio d’amministrazione è il massimo organo direttivo di Innosuisse. Si compone di 5-7 membri esperti in materia di promozione dell’innovazione.
2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. I candidati devono indicare al Consiglio federale tutte le loro relazioni d’interesse. Esso li nomina per una durata di quattro anni. Può rinnovare due volte il loro mandato. Può revocare i membri del consiglio d’amministrazione per motivi importanti.
3 I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Innosuisse.
4 Il consiglio d’amministrazione adotta le misure organizzative necessarie a tutelare gli interessi di Innosuisse e a evitare conflitti d’interesse.
5 Il Consiglio federale stabilisce gli onorari dei membri del consiglio d’amministrazione e le altre condizioni contrattuali. Il contratto stipulato con l’Agenzia è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
6 I membri del consiglio d’amministrazione comunicano costantemente al medesimo eventuali cambiamenti sopravvenuti nelle loro relazioni d’interesse. Il consiglio d’amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione chiede la revoca del membro al Consiglio federale.
7 I membri del consiglio d’amministrazione sono tenuti al segreto d’ufficio durante il loro mandato e anche successivamente.
8 Il consiglio d’amministrazione ha i seguenti compiti:
a. emana il regolamento di organizzazione;
b. approva, su proposta del Consiglio dell’innovazione, il programma pluriennale di cui all’articolo 45 LPRI;
c. provvede alla realizzazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta annualmente un rapporto sul loro raggiungimento;