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Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 11 pagine
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j. adempie tutti i compiti che la presente legge non affida a un altro organo.
Art. 8 Consiglio dell’innovazione
1 Quale organo scientifico, il Consiglio dell’innovazione prende le decisioni di promozione di Innosuisse, fatto salvo l’articolo 7 capoverso 2 lettera b.
2 Il Consiglio dell’innovazione si compone di al massimo 25 membri.
3 I membri del Consiglio dell’innovazione sono scelti in funzione delle loro competenze scientifiche e dei loro rapporti con la pratica e con l’economia. I candidati indicano le loro relazioni d’interesse al consiglio d’amministrazione prima di essere nominati.
4 Essi sono nominati per una durata di quattro anni. Il loro mandato può essere rinnovato due volte.
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Essi adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi di Innosuisse.
6 Essi comunicano costantemente al Consiglio dell’innovazione eventuali cambiamenti sopravvenuti nelle loro relazioni d’interesse. Il Consiglio dell’innovazione ne informa il consiglio d’amministrazione. Quest’ultimo informa in merito nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio dell’innovazione e il membro persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione procede alla revoca del membro.
7 I membri del Consiglio dell’innovazione sono tenuti al segreto d’ufficio durante il loro mandato e anche successivamente.
8 Il Consiglio dell’innovazione ha i seguenti compiti:
a. decide in merito alle domande di promozione nei settori definiti all’articolo 3 capoversi 2 e 3. Se le sue decisioni si discostano dalle proposte della direzione, gliene presenta la motivazione;
b. prende le decisioni concernenti le prestazioni commerciali di Innosuisse;
c. segue, dal punto di vista scientifico e dell’innovazione, l’esecuzione delle attività promosse secondo la lettera a;
d. prende le decisioni nella procedura di selezione dei fornitori di prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPRI;
e. elabora proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promozione e le sottopone al consiglio d’amministrazione;
f. elabora i programmi pluriennali e li sottopone al consiglio d’amministrazione;
g. emana le disposizioni d’esecuzione relative ai costi computabili per il calcolo dei sussidi e alle esigenze concernenti la presentazione delle domande per ogni strumento di promozione.
9 Esso può proporre al consiglio d’amministrazione la nomina di esperti per valutare le domande nel suo settore di attività e per seguire i lavori di progetto, indicando le relazioni d’interesse degli esperti proposti. I capoversi 6 e 7 sono applicabili per analogia.
Art. 9 Ufficio di revisione
1 Il Consiglio federale designa l’ufficio di revisione.
2 Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria si applicano per analogia alla revisione e all’ufficio di revisione.
3 L’ufficio di revisione verifica il conto annuale e, nella relazione annuale, l’attuazione di una gestione dei rischi adeguata all’istituto nonché le informazioni sullo sviluppo del personale.
4 Esso presenta al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale un rapporto dettagliato sui risultati della sua verifica.
5 Il Consiglio federale può chiedere all’ufficio di revisione chiarimenti su determinati punti.
6 Esso può revocare l’ufficio di revisione.
Sezione 4: Personale Art. 10 Condizioni di assunzione
1 I membri della direzione e il personale sottostanno:
a. alla LPers; e