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Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 11 pagine

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5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti.

Art. 17 Riserve

1 Innosuisse può costituire riserve. Le liberalità di terzi possono essere destinate alle riserve.

2 Le riserve non possono superare il 10 per cento del budget annuale. Non sono comprese le liberalità di terzi.

Art. 18 Tesoreria

1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità di Innosuisse nell’ambito della sua tesoreria centrale.

2 Essa accorda a Innosuisse prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria all’adempimento dei suoi compiti di cui all’articolo 3.

3 L’AFF e Innosuisse disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 19 Imposte

1 Innosuisse è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per le sue prestazioni di carattere non commerciale.

2 È fatto salvo il diritto federale concernente:

a. l’imposta sul valore aggiunto;

b. l’imposta preventiva;

c. le tasse di bollo.

3 Innosuisse è soggetta a imposizione per gli utili risultanti dalle sue prestazioni commerciali.

Art. 20 Immobili

1 La Confederazione concede in locazione a Innosuisse gli immobili necessari.

2 Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Essa provvede alla loro manutenzione.

3 La Confederazione fattura a Innosuisse un importo adeguato per la locazione degli immobili.

4 La locazione e i dettagli relativi all’utilizzo sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e Innosuisse.

5 D’intesa con la Confederazione, Innosuisse può affittare gli immobili necessari al di fuori della Confederazione o, se opportuno, farsi cedere un diritto di usufrutto da terzi.

Sezione 6: Ordinanza sui sussidi; rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili Art. 21 Ordinanza sui sussidi

Il consiglio d’amministrazione stabilisce nell’ordinanza sui sussidi in particolare:

a. gli strumenti di promozione di Innosuisse;

b. le condizioni della promozione e del sostegno;

c. la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPRI;

d. le condizioni e le modalità di concessione dei sussidi a partner di ricerca esteri nell’ambito di progetti d’innovazione transfrontalieri;

e. il calcolo dei sussidi e le modalità di versamento;

f. la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione per i progetti d’innovazione;

g i dettagli del rimborso in caso di sfruttamento commerciale e della partecipazione agli utili.

Art. 22 Rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili

Se i risultati di progetti d’innovazione interamente o parzialmente finanziati da mezzi della Confederazione sono sfruttati commercialmente, Innosuisse può esigere il rimborso in funzione dei ricavi realizzati dei mezzi finanziari che ha accordato e chiedere un’adeguata partecipazione agli utili. L’ordinanza sui sussidi disciplina i dettagli.