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Consultazione 2015/40: Legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge Innosuisse, LASPI) · 11 pagine
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d. emana un regolamento sull’accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi;
e. emana l’ordinanza sui sussidi di cui all’articolo 21 e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
f. emana l’ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
g. rappresenta Innosuisse quale parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers);
h. decide in merito all’inizio, alla modifica e alla fine del rapporto di lavoro del direttore; sottopone per approvazione al Consiglio federale l’inizio e la fine del rapporto di lavoro;
i. decide, su proposta del direttore, in merito all’inizio, alla modifica e alla fine dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;
j. nomina:
1. i membri del Consiglio dell’innovazione,
2. gli esperti di cui all’articolo 8 capoverso 9 su proposta del Consiglio dell’innovazione;
k. emana un regolamento sugli onorari e sulle altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell’innovazione nonché sull’indennizzo degli esperti di cui all’articolo 8 capoverso 9 e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
l. vigila sul Consiglio dell’innovazione e sulla direzione;
m. provvede all’istituzione di un sistema di controllo interno e di un sistema di gestione dei rischi adeguati a Innosuisse;
n. approva il bilancio;
o. redige e approva un rapporto di gestione per ogni anno d’esercizio e sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione rivisto. Allo stesso tempo gli presenta proposte di discarico del consiglio d’amministrazione e di impiego di eventuali utili. Esso pubblica il rapporto di gestione dopo che è stato approvato;
p. sottopone al Consiglio federale la richiesta d’indennità di cui all’articolo 13;
q. disciplina nel regolamento di organizzazione le attività di comunicazione di Innosuisse.
9 Esso può istituire un servizio di verifica della conformità incaricato di sostenerlo nella sua funzione di vigilanza.
Art. 7 Direzione e segreteria
1 La direzione è l’organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.
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Essa ha in particolare i seguenti compiti:
a. gestisce gli affari e dirige la segreteria;
b. decide in merito alle domande di promozione di cui all’articolo 3 capoverso 4;
c. prepara le basi decisionali del Consiglio dell’innovazione e gli sottopone proposte relative alle condizioni formali della promozione e ai mezzi finanziari disponibili;
d. emana decisioni e stipula contratti in base alle decisioni del Consiglio dell’innovazione. Se queste ultime si discostano dalla sua proposta, elimina le divergenze d’intesa con il Consiglio dell’innovazione; sottopone per decisione al consiglio d’amministrazione le divergenze rimanenti;
e. vigila sull’esecuzione delle attività promosse di cui all’articolo 3 capoverso 4;
f. vigila sul bilancio di Innosuisse e sullo stato degli impegni assunti e previsti ed è responsabile della gestione finanziaria, del reporting e del controlling dei progetti d’innovazione promossi;
g. sostiene il consiglio d’amministrazione e il Consiglio dell’innovazione nella preparazione degli affari;
h. fa regolarmente rapporto al consiglio d’amministrazione e lo informa immediatamente di qualsiasi evento particolare;
i. decide in merito all’inizio, alla modifica e alla fine dei rapporti di lavoro del personale di Innosuisse; è fatto salvo l’articolo 6 capoverso 8 lettera i;