Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 12 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’approvazione del Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE

SwissHoldings è dell’avviso che, nella scelta degli Stati partner, la Svizzera debba favorire gli Stati di diritto, poiché lo scambio automatico di informazioni comporta la trasmissione di dati sensibili.

5. Ulteriori critiche e richieste

5.1. Richieste e precisazioni dei Cantoni sulle condizioni quadro di attuazione dello

scambio automatico di informazioni e dell’Accordo con l’UE

In generale, per quanto concerne l’attuazione dello scambio automatico di informazioni la CDCF chiede:

- l’abrogazione dell’autolimitazione concernente le domande svizzere all’estero relative a informazioni bancarie (art. 22 cpv. 6 LAAF), quanto meno nei rapporti con gli Stati da cui la Svizzera ha ricevuto informazioni senza previa domanda (art. 22 cpv. 7 D-LAAF);

- l’approvazione del Parlamento all’impiego delle informazioni ricevute automaticamente da parte delle autorità fiscali svizzere, come richiesto dai Cantoni (art. 20 D-LSAI);

- l’utilizzo del numero AVS come numero d’identificazione fiscale per persone fisiche al fine di evitare ogni forma di onere burocratico interno.

Tutti i Cantoni che hanno inoltrato un parere sostengono le richieste della CDCF. Per quanto concerne l’abrogazione dell’autolimitazione, i Cantoni BE, BS, GE si spingono persino oltre, chiedendo anche la soppressione dell’articolo 21 capoverso 2 LAAF, che limita l’impiego delle informazioni trasmesse ad autorità richiedenti estere. Inoltre i Cantoni TI, VD e ZH

domandano, in relazione all’utilizzo del numero AVS come numero di identificazione fiscale, che la Confederazione si assuma tutti costi derivanti dall’eventuale implementazione di un nuovo numero di identificazione fiscale. I Cantoni FR e TI avanzano la richiesta di adeguare l’articolo 9 dell’Accordo con l’UE relativo al pagamento di dividendi, interessi e canoni di licenza tra società consociate secondo la direttiva dell’UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie. Se tale richiesta sarà soddisfatta, il Cantone TI si dice disposto ad approvare l’Accordo con l’UE. Infine il Cantone ZG domanda di

centralizzare a livello cantonale la preparazione dei dati da elaborare ai fini dello scambio automatico di informazioni.

La CDCF accoglie positivamente il mantenimento senza modifiche dell’esenzione

dall’imposizione alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni di licenza tra società consociate prevista dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio così come la piena osservanza degli standard dell’OCSE sia per lo scambio automatico di informazioni sia per lo scambio di informazioni su richiesta. Approva in aggiunta anche il fatto che l’articolo 6 capoverso 3 dell’Accordo con l’UE trovi applicazione unicamente nel caso in cui vengano trasmesse le informazioni ricevute e non soltanto le basi di calcolo adeguate in base ad esse.

Quanto all’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il Cantone TI chiede in generale che venga assicurata alle persone oggetto di comunicazione la possibilità di

contestare davanti a un giudice nello Stato di domicilio la trasmissione di dati in caso di mancanza di garanzie dello Stato di diritto nella Giurisdizione ricevente. Inoltre le persone oggetto di comunicazione dovrebbero disporre di un’adeguata possibilità di regolarizzazione oppure dovrebbero potere dare il loro consenso alla trasmissione dei dati. Il Cantone TI ribadisce che occorrerebbe esaminare l’eventuale introduzione di un’amnistia fiscale in Svizzera. In merito allo scambio di informazioni su richiesta (art. 5 dell’Accordo con l’UE), il