Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 12 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’approvazione del Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE
1. Situazione iniziale
1.1. Introduzione
All’indomani della crisi finanziaria e del debito, il tema della lotta globale contro la sottrazione d’imposta ha acquistato importanza e l’attenzione di un’ampia parte della comunità
internazionale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni). L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha licenziato i mandati di negoziazione per l’introduzione dello standard globale dell’OCSE con gli Stati partner, tra cui anche un mandato di
negoziazione con l’UE. Nel corso dell’assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), che si è svolta a Berlino il
29 ottobre 2014, quasi 100 Stati si sono dichiarati favorevoli all’introduzione del nuovo
standard globale. Diversi Stati hanno annunciato il primo scambio di informazioni per il 2017, altri invece, fra i quali la Svizzera, per il 2018, fatta salva la conclusione delle necessarie procedure legislative.
I negoziati con l’UE si sono conclusi il 27 maggio 2015 con la firma del Protocollo che
modifica l’attuale Accordo del 26 ottobre 20041 sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. A livello materiale il Protocollo rielabora e modifica quasi interamente l’Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente, trasformandolo in un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’UE.
1.2. Contenuto del progetto
L’Accordo riveduto con l’UE sullo scambio automatico di informazioni (di seguito Accordo con l’UE) contiene essenzialmente tre elementi:
- il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale
dell’OCSE. Quest’ultimo è stato ripreso senza deroghe nell’Accordo con l’UE.
Laddove lo standard globale attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta,
queste sono contenute anche nell’Accordo. In questo modo è garantito che la
Svizzera possa esercitare tali possibilità di scelta nei confronti di tutti gli Stati partner e così attuare uniformemente lo standard globale con ognuno di essi;
- lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard globale dell’OCSE vigente conformemente all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE del 2014 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
(Modello di convenzione dell’OCSE);
- una disposizione concernente l’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti
transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Tale disposizione è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio e opera nell’interesse della piazza economica svizzera.
Il Protocollo di modifica è completato da una dichiarazione congiunta delle Parti contraenti in cui si impegnano a porre in vigore il Protocollo dal 1° gennaio 2017, purché i processi di approvazione in Svizzera e nell’UE si siano conclusi per tale data. Inoltre il Protocollo di modifica contiene le disposizioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni.
1 RS 0.641.926.81