Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 12 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’approvazione del Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE

alle società madri e figlie4. Anche la CDCF accoglie favorevolmente il Protocollo, mentre la CdC non ha presentato un parere materiale in merito.

Tra i 12 partiti politici invitati alla consultazione, sei partiti hanno preso posizione. Il PBD, il PPD, il PLR, I Verdi e il PS approvano il progetto. Si dichiara invece contrario l’UDC.

13 delle 18 associazioni e organizzazioni che hanno fatto pervenire un parere materiale sulla questione sono a favore del Protocollo (ASIP, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, FER, SIC Svizzera, FSA, ASB, USS, SwissHoldings, Travail.Suisse, ABG, ABPS) e cinque sono contrarie (alliancefinance, CC-TI, FTAF, USAM, ASG).

3.2. Principali critiche e richieste dei partecipanti alla consultazione

Le tematiche sollevate dalle principali critiche e richieste dei partecipanti alla consultazione sono l’integrazione dell’Accordo con l’UE, il cosiddetto «level playing field» rispetto alle piazze finanziarie concorrenti, l’accesso al mercato, la regolarizzazione del passato nonché la protezione dei dati e il principio di specialità. Diverse critiche e richieste sono formulate sia dai contrari e sia dai sostenitori dell’Accordo con l’UE.

Integrazione dell’Accordo con l’UE: il PPD e l’ASG criticano la mancata integrazione

dell’Accordo con l’UE nel quadro del pacchetto globale di rielaborazione e ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali con l’UE, ovvero il mancato coordinamento tra i relativi dossier.

Secondo i contrari all’Accordo con l’UE, lo scambio automatico di informazioni non dovrebbe essere convenuto con l’intera UE ma con i singoli Stati membri, in modo tale da far valere maggiormente le contropretese (alliancefinance, FTAF, USAM, UDC). Solo in alcuni casi è stato chiesto un migliore scambio di informazioni fiscali anche con Paesi emergenti e in via di sviluppo (I Verdi, PS). Nel complesso, i partecipanti alla consultazione sostengono il rispetto dei criteri definiti dal Consiglio federale per l’attuazione dello scambio automatico di

informazioni.

«Level playing field» rispetto a piazze finanziarie concorrenti: i pareri pervenuti esprimono riserve sul fatto che la Svizzera introduca lo scambio automatico di informazioni con Stati che non convengono accordi equivalenti con le piazze finanziarie concorrenti. In tal modo

verrebbe infatti violato il principio del pari trattamento di tutte le piazze finanziarie

internazionali (CC-TI, FTAF, ASB, PS, UDC, ABG, ABPS, ASG). Poiché all’UE sarebbe stato conferito solo il mandato di negoziare lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera, Monaco, Andorra, San Marino e il Liechtenstein, si teme che la Svizzera sia l’unica piazza finanziaria ad attuare lo scambio automatico di informazioni con gli Stati membri dell’UE a partire dal 1° gennaio 2017 (ABPS). Per la medesima ragione, l’ABG chiede anche di

rimandare la ratificazione dell’Accordo.

Accesso al mercato: nonostante alcuni partecipanti sottolineino la correlazione tra la

questione dell’accesso al mercato e quella della libera circolazione delle persone, molti partecipanti alla consultazione ritengono che l’attuale accesso al mercato sia insoddisfacente (alliancefinance, CP, PBD, PPD, CDCF, PLR, FTAF, Cantoni, ASB, USAM, UDC, ABG,

ABPS). Diversi pareri chiedono di riservare elevata priorità ai negoziati in materia

(economiesuisse, ASB, ABG). Gli oppositori dell’Accordo con l’UE ritengono che garantire a lungo termine l’accesso al mercato debba essere un presupposto per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner (UDC). In merito a tale questione

4 Direttiva 2011/96 del Consiglio del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8.