Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 12 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’approvazione del Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE
evidenziano anche che la competenza in materia, anziché all’UE, spetterebbe ai singoli Stati membri (alliancefinance).
Regolarizzazione del passato: generalmente i partecipanti alla consultazione ritengono che l’offerta di un’adeguata possibilità di regolarizzazione del passato sia un importante
presupposto per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni (alliancefinance,
PPD, PLR, ASB, USAM, UDC, ABPS, ASG). In tale contesto il PPD chiede una soluzione per tutti gli Stati membri dell’UE e non soltanto per i Paesi limitrofi della Svizzera, mentre l’ABPS e l’ASG citano concretamente singoli Stati membri che non dispongono di una sufficiente possibilità di regolarizzazione del passato.
Protezione dei dati e principio di specialità: secondo la maggioranza dei pareri pervenuti, il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità anche nella prassi è un aspetto molto importante. Mentre i partecipanti alla consultazione considerano in gran parte
sufficiente il quadro normativo per la protezione dei dati nell’UE, alcuni di loro riservano al contempo qualche dubbio sull’esecuzione del diritto in materia da parte degli Stati membri dell’UE (alliancefinance, ASB, USAM, UDC, ASG).
4. Principali critiche e richieste in dettaglio
4.1. Integrazione dell’Accordo con l’UE
A parere di alliancefinance, FTAF, USAM e UDC, lo scambio automatico di informazioni dovrebbe essere convenuto con i singoli Stati membri dell’UE e non con l’intera UE. Ciò consentirebbe di fare valere contropretese in particolare in ambito di accesso al mercato e regolarizzazione del passato nonché di assicurare il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità.
L’ASG critica la mancata integrazione dell’Accordo con l’UE nel quadro del pacchetto globale di rielaborazione e ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali con l’UE. Con l’adeguamento dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, senza l’ulteriore sviluppo dell’intero pacchetto dei bilaterali, l’UE selezionerebbe i progetti a lei più favorevoli, un atteggiamento che l’ASG condensa con il termine di «cherry picking».
In generale, il PPD reputa sia sbagliato non correlare determinati dossier, laddove sarebbe possibile trarne un vantaggio per la Svizzera. Il Consiglio federale si sarebbe lasciato sfuggire l’opportunità di concludere un «buon affare» sia nel caso della Riforma III dell’imposizione delle imprese sia nel caso dello scambio automatico di informazioni. In linea di principio,
l’ASB auspica che la politica relativa agli accordi concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni si orienti ai seguenti criteri: accettabile regolarizzazione del passato per i clienti bancari, potenziale di mercato e adeguato posizionamento rispetto a piazze finanziarie concorrenti.
Mentre il PPD è dell’opinione che la Svizzera debba attivare lo scambio automatico di
informazioni inizialmente soltanto con Stati meritevoli di fiducia, tra i quali colloca anche l’UE, I Verdi chiedono che la Svizzera si adoperi a raggiungere in futuro un migliore scambio di informazioni fiscali anche con Paesi emergenti e in via di sviluppo. Il PS sollecita il Consiglio federale a sottoporre anche averi non tassati provenienti da Paesi emergenti o in via di sviluppo alla sua strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato e a venire incontro a tali Stati con strumenti aggiuntivi come ad esempio l’imposta alla fonte. Infine I Verdi e il PS chiedono che lo scambio automatico di informazioni sia introdotto anche in Svizzera.
4.2. Piazze finanziarie concorrenti