Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/57: Approvazione di un protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE · 12 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l’approvazione del Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE
Cantone TI chiede infine di limitare la relativa norma alle imposte considerate nelle singole CDI concluse con gli Stati membri dell’UE.
La CdC non presenta alcun parere materiale in risposta al fatto che la richiesta dei Cantoni di essere coinvolti nei negoziati non è stata tenuta in considerazione. Il mancato coinvolgimento dei Cantoni nelle trattative solleva anche le critiche della CDCF.
5.2. Trust
Secondo la FSA, per quanto concerne le strutture patrimoniali discrezionali non sarebbe chiaro quali persone coinvolte sono oggetto di comunicazione. Propone quindi di introdurre quale criterio di distinzione per le persone oggetto di comunicazione la possibilità di far valere un diritto in giudizio. Inoltre la FSA ritiene sia importante stabilire, nel quadro della legge d’attuazione o eventualmente in un’ordinanza, che un disponente, il trustee, il protettore, i beneficiari o le classi di beneficiari devono essere comunicati unicamente se occupano effettivamente una posizione di controllo. Quest’ultima è data quando il beneficiario ha diritto a un vantaggio, anche determinabile in funzione dell’importo, derivante dal patrimonio del trust.
5.3. Esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, di
interessi e canoni tra società consociate
Mentre economiesuisse e SwissHoldings approvano che l’articolo 9 dell’Accordo con l’UE riprenda senza modifiche l’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio,
EXPERTsuisse, così come i Cantoni FR e TI, criticano il mancato recepimento del campo di applicazione più esteso della relativa disposizione nell’UE, vale a dire la diminuzione del valore soglia della quota di partecipazione per l’esenzione dall’imposta alla fonte su dividendi.
5.4. Abrogazione della legge sulla fiscalità del risparmio e della legge federale
sull’imposta alla fonte in ambito internazionale
A parere dell’USAM e dell’ASG, le proposte dell’avamprogetto sul mantenimento in vigore dell’obbligo del segreto sarebbero insufficienti. L’ASG chiede di introdurre nella legge federale concernente l’abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale una
disposizione in virtù della quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non è autorizzata a utilizzare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio o delle convenzioni sull’imposizione alla fonte ai fini dello scambio automatico di informazioni e dell’assistenza amministrativa fiscale estesa conformemente alla LAAF.
5.5. Scambio di informazioni su richiesta
Il CP e l’ABPS disapprovano l’introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni su richiesta all’articolo 5 dell’Accordo con l’UE, dato che le CDI e la Convenzione conclusa tra il Consiglio d’Europa e l’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale già costituiscono una sufficiente base legale. Facendo riferimento all’Accordo antifrode,
SwissHoldings esprime alcune riserve sulla possibilità di presentare anche domande relative alle imposte indirette. Rispetto all’Accordo con l’UE, l’Accordo antifrode sarebbe ad esempio più incisivo, vista la possibilità dei funzionari dello Stato richiedente di presenziare agli atti d’indagine nello Stato richiesto. Secondo SwissHoldings sarebbe pertanto singolare che l’Accordo con l’UE preveda anche lo scambio su richiesta nel caso delle imposte indirette.