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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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7. Ordinanza del 3 dicembre 197331 concernente le tasse di bollo
Art. 23 cpv. 1
1 Le banche nel senso della legge federale dell’8 novembre 193432 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera, le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 201533 sull’infrastruttura finanziaria e le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie sono considerate, senza speciale prova, negoziatori di titoli registrati.
Art. 25a cpv. 1
1 Le banche e le società finanziarie di carattere bancario nel senso della legge federale dell’8 novembre 193434 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera e le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 201535 sull’infrastruttura finanziaria sono negoziatori professionali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 della legge.
8. Ordinanza del 30 novembre 201216 sul CO236
Art. 59a cpv. 1 lett. b
1 L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto di persone incaricate di presentare offerte d’asta, di persone incaricate di convalidare le transazioni, nonché di persone incaricate di convalidare le offerte d’asta, se:
b. l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva negli ultimi dieci anni è stato condannato per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario.
9. Ordinanza del 19 dicembre 196637 sull’imposta preventiva
Art. 33 cpv. 2
2 La negoziazione delle quote in sedi di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione sarà sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto.
31 RS 641.101
32RS 952.0
33RS 958.1
34RS 952.0
35RS 958.1