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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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c. il corso; e

d. le informazioni per l’identificazione del cliente.

2 L’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 si estende anche agli strumenti finanziari acquistati o alienati che hanno come valore sottostante uno o più valori mobiliari ammessi al commercio.

3 La comunicazione può essere delegata.

4 Se esiste un accordo con una sede di negoziazione estera o con un sistema organizzato di negoziazione estero secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi, non devono essere comunicate le transazioni concluse:

a. in valori mobiliari o in strumenti finanziari secondo i capoversi 1 e 2, se

1. le transazioni sono effettuate dalla succursale di un commerciante di valori mobiliari svizzero o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione,

2. la succursale o il partecipante estero siano autorizzati al commercio dalla competente autorità di vigilanza estera e siano soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;

b. in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera o in strumenti finanziari il cui valore sottostante è un valore mobiliare ammesso al commercio in una sede di negoziazione svizzera, sempre che le transazioni siano concluse in una sede di negoziazione estera riconosciuta dalla Svizzera o in un sistema organizzato di negoziazione.

Art. 39 cpv. 1 lett. b e art. 53–55g

Abrogati

Art. 56 cpv. 1, 3 e 4

1 I commercianti organizzati secondo il diritto svizzero sono ritenuti dominati dall’estero se persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti vi partecipano direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o vi esercitano altrimenti un influsso determinante.

3 I commercianti che passano sotto dominazione straniera devono chiedere l’autorizzazione della FINMA. Lo stesso dicasi dei commercianti dominati dall’estero in caso di cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

4 I membri dell’amministrazione e della direzione del commerciante comunicano alla FINMA tutti i fatti che lasciano presupporre una dominazione estera del commerciante o un cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.