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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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Art. 69 cpv. 5

5 Per l’attuazione delle misure ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2bis alle banche possono essere accordati termini adeguati.

14. Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse40

Art. 1 lett. a–i

La presente ordinanza contiene:

a. definizioni (art. 2–3);

b–e abrogate

f. condizioni di autorizzazione per i commercianti svizzeri di valori mobiliari, comprese le disposizioni sulle direzioni, i fondi propri, la ripartizione dei rischi, il rendiconto, l’obbligo di tenere un giornale e di comunicazione (art. 17-31);

g. disposizioni sui commercianti esteri di valori mobiliari (art. 38-52);

h. abrogata

i. disposizioni sulla dominazione dei commercianti da parte estera (art. 56);

Art. 4–16

Abrogati

Titolo prima dell’art. 30

Sezione 4: Obbligo di tenere un giornale e di comunicazione

Art. 30 Obbligo di tenere un giornale

(Art. 15 cpv. 1 LBVM)

1 Il commerciante registra le informazioni necessarie relative a tutti gli ordini e a tutte le transazioni con valori mobiliari svolti per conto proprio o in nome di clienti.

2 La FINMA stabilisce quali siano le informazioni necessarie e in quale forma siano da registrare.

Art. 31 Obbligo di comunicazione

(Art. 15 cpv. 2–4 LBVM)

1 Il commerciante deve comunicare in particolare:

a. la descrizione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;

b. il volume, la data e l’ora della conclusione della transazione;

40 RS 954.11