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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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10. Ordinanza 2 del 10 maggio 200038 concernente la legge sul lavoro

Art. 34 Banche, commercio di valori mobiliari, infrastrutture del mercato

finanziario loro società fondate in comune

Ai lavoratori occupati nelle banche, nel commercio di valori mobiliari, nelle infrastrutture del mercato finanziario e nelle loro società fondate in comune si applica l’articolo 4 per tutta la notte e per i giorni festivi legali che cadono in un giorno lavorativo, sempreché il lavoro notturno e festivo siano necessari per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali.

13. Ordinanza del 30 aprile 201439 sulle banche

Art. 3bisSocietà del gruppo importanti

(Art. 2bis LBCR)

Le funzioni di una società del gruppo sono considerate importanti per le attività soggette ad autorizzazione se sono indispensabili per la prosecuzione di processi operativi importanti, in particolare nei settori della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, della gestione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, della negoziazione e dell’elaborazione delle transazioni nonché del diritto e della «compliance».

Art. 12, rimando tra parentesi, e cpv. 2bis

(art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)

2bis La banca garantisce, sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo, il rispetto di un eventuale differimento della disdetta di contratti disposto dalla FINMA in virtù dell’articolo 30a LBCR.

Art. 66 lett. b n. 1 e 2

Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione della banca possono comprendere in particolare:

b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:

1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,

2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,

38 RS 822.112

39 RS 952.02