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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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Art. 17 cpv. 1
1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari, tanto nell’ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario quanto in quello delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari.
Art. 18 cpv. 2
2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle borse conformemente all’ordinanza della FINMA del …42 sull’infrastruttura finanziaria.
Art. 19
Le banche estere e i commercianti di valori mobiliari esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
Titolo prima dell’art. 19a
Sezione 2a: Infrastrutture del mercato finanziario
Art. 19° Tassa di base
1 La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:
a. per le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione:
1. 300 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,
2. 100 000 per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi,
3. 15 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi;
b. per le controparti centrali:
1. 250 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi,
2. 100 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio inferiore a 50 milioni di franchi;
c. 250 000 franchi per i depositari centrali;
d. 60 000 franchi per i repertori di dati sulle negoziazioni;
42 RS ...