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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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e. per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA giusta l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 201543 sull’infrastruttura finanziaria:

1. 100 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo di almeno 20 milioni di franchi,

2. 60 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo inferiore a 20 milioni di franchi.

Art. 19b Tasse complementari

L’importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue:

a. nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione: in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari;

b. nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la postnegoziazione: in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

Art. 19c Calcolo delle tasse complementari

1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annunciate alle borse conformemente all’ordinanza della FINMA del …44 sull’infrastruttura finanziaria.

Art. 19d Ricavo lordo

Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni45.

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva

1 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni46, dedotti i ricavi:

43 RS 958.1

44 RS ...

45 RS 220

46 RS 220